di Marina Crisafi - È stata approvata ieri da Montecitorio, con 269 voti favorevoli, 27 contrari e l'astensione dei deputati del M5S, la modifica all'art. 438 del codice di procedura penale che cambia le regole sul processo abbreviato escludendone innanzitutto l'applicazione ai reati più gravi.
L'obiettivo, come affermato da Donatella Ferranti, presidente della commissione giustizia della Camera, è quello di rafforzare la tutela delle vittime e delle parti offese escludendo la possibilità di "riconoscere in automatico uno sconto di pena, solo per la scelta di un rito processuale, a chi commette un crimine feroce".
Il giudizio abbreviato, infatti, disciplinato dagli artt. 438 e ss. c.p.p., è un procedimento speciale che evita il dibattimento (con definizione nella fase dell'udienza preliminare) e, in caso di condanna, riduce la pena di un terzo (salvo nei casi di ergastolo e di ergastolo con isolamento diurno).
Il testo passa ora al Senato per l'esame definitivo.
Due le novità principali:
- Niente abbreviato per reati gravi
Escluso, dunque, il rito abbreviato (e il relativo sconto di pena) per i reati di particolare gravità, elencati tassativamente, tra cui: strage, omicidio premeditato, violenze sessuali, tratta di persone e sequestro di minori.
Per tali reati di sangue e particolarmente gravi, l'imputato non potrà più chiedere l'abbreviato, salvo che non subordini la richiesta "a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso". Richiesta che potrà essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Rito in corte d'assise
Per i delitti di sua competenza, il giudizio abbreviato si celebrerà innanzi alla Corte d'Assise (mentre oggi è il giudice monocratico a decidere).
Se la richiesta dell'imputato viene accolta, il giudice dovrà trasmettere gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione.
La riforma verrà applicata a tutti i procedimenti relativi a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
Il testo di modifica dell'art. 438 c.p.p. approvato alla Camera