di Marina Crisafi - Ai fini del risarcimento da parte dell'assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento del sinistro, il terzo trasportato è tenuto soltanto a provare il danno subito e non anche le modalità dell'incidente. Lo ha deciso la Cassazione, con sentenza n. 16181 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna vittima di un incidente stradale insieme alla figlia mentre alla guida del veicolo (di sua proprietà) c'era il marito.
La donna chiedeva il risarcimento del danno patito da lei stessa e dalla figlia alla compagnia assicuratrice ma, mentre il giudice di pace, in primo grado, riteneva fondata la domanda, il tribunale di Forlì, in appello, ribaltava la decisione, sull'assunto che, non essendovi stata collisione diretta tra i veicoli non poteva applicarsi la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° comma, c.c.
La donna allora si rivolgeva alla Suprema Corte per sentir affermare il proprio diritto al risarcimento dalla compagnia ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che "il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".
E la Corte le dà ragione.
La S.C. ricorda, infatti, come la ratio della norma è quella di fornire al terzo trasportato "uno strumento aggiuntivo di tutela" per agevolarlo nel conseguimento del risarcimento nei confronti dell'assicuratore, risparmiandogli "l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".
Quella data al terzo trasportato danneggiato a seguito di un incidente stradale è dunque un'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo bypassando l'assicurato, senza peraltro toglierli, ha precisato la Cassazione, tirando in ballo la pronuncia con la quale la Consulta ha salvato dall'incostituzionalità l'art. 141 Cda (cfr. ordinanza n. 440/2008), la possibilità di far valere "anche i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".
Del resto, ha ragionato la Corte, la tutela assicurata al terzo dall'art. 122 Cda, qualunque sia "il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo" se non fosse accompagnata dalla previsione di cui all'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, gli impedirebbe di esercitare la garanzia assicurativa se non per il tramite dell'assicurato.
Tali diritti spettano inoltre, ha proseguito piazza Cavour, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, al proprietario nella veste di terzo trasportato, "essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente".
Ha sbagliato, in definitiva, per la Corte, il tribunale di merito a rigettare la domanda della donna per non aver fornito la prova della dinamica dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti: tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Cda, in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".
Cassazione sentenza n. 16181/2015