di Marina Crisafi - Il coniuge non affidatario deve contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non sono state preventivamente concordate. A prevalere è infatti l'interesse prioritario del figlio, sempre che si tratti di cosa utile e che le spese siano proporzionate al tenore di vita. Lo ha deciso la Cassazione, con l'ordinanza n. 16175 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e lo stage all'estero della stessa per imparare l'inglese. Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Taranto che gli ordinava di pagare 1.098 euro all'ex moglie, quale rimborso del 50% per le spese sostenute per la figlia, e dovute in base agli accordi separazione, il genitore non affidatario, lamentava invece che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e nonostante tutto non erano stati concordati preventivamente tra i due ex coniugi.
Vedendo respinta prima l'opposizione dal giudice di pace e poi l'appello dal tribunale di Taranto l'uomo decideva di ricorrere per cassazione.
Ma la S.C. non sente ragioni e richiamando un recente orientamento (cfr. Cass. n. 19607/2011) ha ricordato al papà che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse' per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
Quindi, se il coniuge si rifiuta di provvedere al rimborso dovuto, ha concluso piazza Cavour, spetterà al giudice dover verificare "la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione - ad esso riservata - della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
E poiché, nel caso di specie, questa verifica da parte del giudice del merito è stata accuratamente effettuata, il ricorso del papà è inammissibile e merita anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Cassazione sentenza n. 16175/2015