In allegato la pronuncia del CNF n.96/2014
di Laura Bazzan - Con sentenza n. 96 del 26.10.2013, depositata il 17.07.2014, pubblicata nei giorni scorsi sul proprio sito (e qui sotto allegata), il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di precisare come la condotta del difensore di fiducia che, senza fornire alcuna giustificazione o legittimo impedimento, ometta di comparire innanzi al giudice, non sia deontologicamente sanzionabile soltanto in caso di mancato avviso della fissazione dell'udienza penale ovvero per ragioni di strategia processuale e quindi nell'interesse dell'assistito.

 

Si tratta di una pronuncia un po' datata la cui attualità è tuttora confermata dalla prassi invalsa nelle aule di giustizia ove il giudice invita uno dei colleghi a sostituire il difensore assente.

Nel caso di specie, non rilevando alcuno dei predetti presupposti, il CNF ha provveduto a confermare la sanzione dell'avvertimento nei confronti di un avvocato segnalato al proprio Consiglio di appartenenza dal giudice avanti cui pendeva il procedimento penale, a fronte delle sue reiterate ed ingiustificate assenze, per violazione degli artt. 8 (dovere di diligenza), 11 (dovere di difesa), e 38 (inadempimento del mandato) (ora artt. 12, 46, 26) senza attribuire alcun valore di esimente alla circostanza che, in concreto, non si fosse verificato alcun danno agli imputati assistiti dall'incolpato "in quanto essa certamente rileverebbe in sede risarcitoria ma non in sede disciplinare, se non come elemento di valutazione del comportamento al fine della quantificazione della sanzione".


Consiglio Nazionale Forense, sentenza 96/2014

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