Si tratta di una pronuncia un po' datata la cui attualità è tuttora confermata dalla prassi invalsa nelle aule di giustizia ove il giudice invita uno dei colleghi a sostituire il difensore assente.
Nel caso di specie, non rilevando alcuno dei predetti presupposti, il CNF ha provveduto a confermare la sanzione dell'avvertimento nei confronti di un avvocato segnalato al proprio Consiglio di appartenenza dal giudice avanti cui pendeva il procedimento penale, a fronte delle sue reiterate ed ingiustificate assenze, per violazione degli artt. 8 (dovere di diligenza), 11 (dovere di difesa), e 38 (inadempimento del mandato) (ora artt. 12, 46, 26) senza attribuire alcun valore di esimente alla circostanza che, in concreto, non si fosse verificato alcun danno agli imputati assistiti dall'incolpato "in quanto essa certamente rileverebbe in sede risarcitoria ma non in sede disciplinare, se non come elemento di valutazione del comportamento al fine della quantificazione della sanzione".