di Marina Crisafi - Ai domiciliari, esce di casa soltanto per gettare l'immondizia in un cassonetto vicino e in abiti "casalinghi", ma viene beccato dalle forze dell'ordine, per la Cassazione è comunque evasione. Così hanno deciso gli Ermellini nella sentenza n. 33881 depositata ieri (qui sotto allegata), confermando la condanna di un uomo per il reato di evasione per aver violato gli arresti domiciliari.
Rimettendo in discussione l'assoluzione decisa dal tribunale per insussistenza del fatto, piazza Cavour ha ritenuto, infatti, irrilevante il richiamo all'esigenza temporanea, quella cioè di "liberarsi" dai rifiuti accumulati a casa e anche la distanza tra l'alloggio e il luogo pubblico in cui era stato sorpreso, nonché gli abiti indossati dall'uomo che, a detta del tribunale, denotavano senz'altro, "un allontanamento volontario limitato e funzionale allo svolgimento di funzioni quotidiane".
Per la sesta sezione penale, invece, in accordo con il ricorso del procuratore generale, "integra il reato di evasione qualsiasi comportamento che produca allontanamento dal luogo ove il provvedimento restrittivo stabilisce che l'interessato debba permanere, in quanto ogni diversa esecuzione della misura è idonea a produrre una frustrazione delle esigenze della misura applicata, che involge anche le conseguenti necessità di sottoposizione a cautela, quale la circoscrizione dell'ambito spaziale di influenza dell'interessato, oltre che delle sue possibilità di entrare in contatto con i terzi, al di fuori da qualsiasi controllo".
Il reato si consuma, dunque, ha proseguito la S.C., "in tutti casi di violazione delle prescrizioni che integrino il venir meno della finalità primaria della misura, individuabile nella costante possibilità di controllo, che assicuri efficacia dell'imposizione, in tutto parificata, quanto ad effetti alla misura carceraria, quale che sia il motivo che abbia indotto allo svolgimento di tale attività, stante la natura generica del dolo del reato".
Per cui, essendo indubbio che l'uomo era stato sorpreso fuori dall'abitazione e dalle sue pertinenze dove doveva permanere, la sentenza di assoluzione va annullata e la parola passa al giudice del rinvio.
Cassazione sentenza n. 33881/2015