di Marina Crisafi - È dalla data del provvedimento di modifica che decorre la riduzione dell'assegno di mantenimento, la quale non può avere data anteriore. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 16173/2015 (qui sotto allegata), accogliendo, in parte, il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva ridotto l'assegno disposto a carico dell'ex marito, con decorrenza anteriore alla stessa proposizione della domanda.
Nella vicenda, l'uomo a causa dell'intervenuto licenziamento e dell'impossibilità, per le sue condizioni di salute, di trasferirsi in altra città per mantenere il rapporto di lavoro, aveva chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale con le quali era stato stabilito un assegno a suo carico e a favore dell'ex moglie. Rigettate dal Tribunale di Napoli che aveva ritenuto insussistenti le circostanze sopravvenute ai fini della revoca o della riduzione dell'assegno, le sue istanze venivano accolte in appello con decorrenza anticipata della nuova misura.
La moglie ricorreva pertanto in Cassazione e per il Palazzaccio in parte ha ragione.
In materia di revisione dell'assegno hanno affermato infatti i giudici di legittimità "il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione".
Per cui, la S.C. ha cassato il decreto impugnato fissando la decorrenza della nuova misura dell'assegno determinata in appello dalla data della domanda.
Cassazione sentenza n. 16173/2015