di Valeria Zeppilli - Se un automobilista supera i limiti di velocità e l'infrazione è accertata mediante il sistema autovelox, non è necessario che vi sia contestazione immediata: l'art. 4, comma 4, del decreto legge numero 121 del 20 giugno 2002, infatti, legittima tale omissione.
In ogni caso è fondamentale garantire il diritto di difesa di colui al quale l'infrazione è stata contestata e, pertanto, è necessario che nel verbale siano indicati gli estremi del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita.
Con l'ordinanza numero 331/2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, nell'affrontare un caso avente ad oggetto la legittimità della contestazione, ha ribadito tale principio, specificando che in presenza di elementi idonei a individuare il decreto prefettizio, il destinatario del verbale è tutelato dal fatto di potersi avvalere del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall'articolo 22 della legge n. 241/1990, senza che quindi sia necessaria l'allegazione del decreto.
Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, non solo il riferimento al decreto era presente nel verbale impugnato, ma il ricorrente non aveva neanche rilevato possibili profili di illegittimità dell'atto prefettizio.
Con riferimento a ciò, la Corte ha colto l'occasione per precisare, riproducendo il contenuto della sua sentenza
n. 4242/2010, che il prefetto gode di ampia discrezionalità nello stabilire in quali strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, il fermo del veicolo rischia di pregiudicare la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico o l'incolumità di automobilisti e accertatori. Dinanzi a tale discrezionalità, quindi, l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto sindacare la scelta di esonerare l'area sottoposta a controlli dalla contestazione immediata, potendo esclusivamente limitarsi ad accertare eventuali vizi di legittimità dell'atto. I tentativi del ricorrente di veder dichiarato nullo il verbale impugnato in quanto carente della motivazione in ordine alle ragioni della omessa contestazione immediata della violazione sono dunque risultati vani e il suo ricorso è stato rigettato.Vedi allegato