È quanto stabilito dal C.N.F con la decisione n. 94 del 29.03.2014, depositata in data 17.07.2014 e pubblicata nel proprio sito nei giorni scorsi, esattamente alla vigilia del periodo di sospensione.
Ad originare la pronuncia, l'impugnazione avverso la decisione di primo grado del proprio Consiglio di appartenenza da parte di un avvocato, cui era stata comminata la sanzione della sospensione, con la quale lo stesso lamentava il mancato rispetto dei termini a comparire e sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione alla fissazione dell'udienza dibattimentale in data 12 settembre 2011 e cioè durante il periodo feriale così come previsto dalla L. 742/1969 (attualmente ridotto al solo mese di agosto dalla L. 162/2014).
Nel rilevare l'infondatezza del motivo, il C.N.F rigettava il ricorso e confermava il proprio costante orientamento secondo cui "la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare consente al Consiglio dell'Ordine una scansione delle fasi e delle attività consiliari meno rigida che, fermo restando il diritto di difesa e il rispetto delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 1578/33 e RD n. 37/1934, non impone l'applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all'attività giurisdizionale (cfr. CNF 22 ottobre 2010, n. 113)".