Per la Cassazione, il consenso di un minore non può valere ad escludere l'elemento psicologico del reato posto in essere dal soggetto maggiore d'età
Avv. Laura Bazzan - Con la sentenza n. 31934 del 02.07.2015, depositata in cancelleria in 22.07.2015 (qui sotto allegata), la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando la compatibilità del bacio con il reato sessuale, ha escluso che dall'eventuale consenso manifestato da un soggetto infraquattordicenne possa desumersi l'insussistenza dell'elemento psicologico del maggiorenne che pone in essere l'atto. 

Nel caso di specie, l'imputato per il reato di violenza sessuale nei confronti di un'infraquattordicenne aveva prodotto nel giudizio di merito una lettera nella quale la stessa minore definiva il bacio appassionato e consensuale, quale prova della mancata configurabilità dell'elemento soggettivo "anche alla luce dell'evoluzione dei costumi e della sessualità". 

Confermando l'irrilevanza del consenso della minore, la Corte di legittimità ha condiviso l'impostazione della Corte territoriale precisando che "il consenso di una persona infraquattordicenne, pur "alla stregua dell'evoluzione umana e sociale", rimane assoggettato sul piano normativo da "un giudizio assoluto di immaturità", con ciò, implicitamente ma inequivocabilmente, escludendo che la sua presenza possa comunque integrare la carenza del dolo nel'individuo maggiorenne che con tale persona compie l'atto sessuale.

E su ciò quale puntualizzazione la corte territoriale aggiunge, correttamente che il reato in questione non richiede un dolo specifico, ma semplicemente la coscienza e la volontà di porre in essere un comportamento sessuale, "qualunque sia lo scopo che l'agente si prefigga".


Cassazione, sentenza n. 31934/2015

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