E' inoltre fondamentale provare la durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l'indennità
di Valeria Zeppilli - Sulla base di quanto previsto dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, il coniuge divorziato, titolare di assegno di mantenimento e non risposato, ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall'altro coniuge in costanza di matrimonio.

Tuttavia, per incassare tale somma, egli deve necessariamente provare l'entità del trattamento e la durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l'indennità.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, e deciso con la sentenza numero 16223/2015 depositata il 31 luglio (qui sotto allegata), la donna che pretendeva l'incasso della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge si era limitata a chiedere informazioni alla A.S.P. presso la quale egli lavorava, senza poi attivarsi ulteriormente a seguito dell'inerzia dell'amministrazione.

Oltre a non aver provato la durata del matrimonio

, la ricorrente, pertanto, non aveva dimostrato neanche l'entità dell'indennità percepita dall'ex coniuge, della quale i giudici abbisognavano, assieme a quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'attribuzione dell'assegno divorzile, al fine di verificare la sussistenza del diritto reclamato.

La donna, oltretutto, si era limitata a chiedere che una quota dell'indennità di t.f.r. spettante all'ex marito le fosse attribuita e che l'azienda presso la quale quest'ultimo era stato impiegato le pagasse direttamente quanto richiesto o, se già liquidato all'ex marito, che fosse questo a provvedervi.

Nulla invece era stato richiesto dalla ricorrente con riferimento alla determinazione del suo diritto a percepire la quota di indennità di fine rapporto.

La Cassazione, pertanto, ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha posto in essere alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, peraltro, nel giudizio di merito la domanda era stata respinta.


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Valeria Zeppilli

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