di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E del 30 luglio 2015 ha attivato il codice identificativo "73 - Contribuente" così da consentire ai centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati di ottenere una sanzione amministrativa ridotta nei casi previsti dall'art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal d.lgs. 175/2015.
I soggetti interessati, ossia coloro che prestano assistenza fiscale, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 in caso abbiano rilasciato il visto di conformità, ovvero l'asservazione, infedele o errata.
Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione indicata laddove venga presentata una dichiarazione rettificativa che dovrà essere trasmessa entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa.
A seguito della trasmissione della dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero della comunicazione dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare nuova dichiarazione, il CAF o il professionista potranno versare una somma ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento viene effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Il versamento della somma richiamata dovrà avvenire a seguito della compilazione del modello F24, attraverso l'utilizzo del codice tributo "8925" istituito con la risoluzione 338/E del 2007.
Per identificare esattamente e correttamente il soggetto "Contribuente" al quale il modello F24 si riferisce, permettendo così l'esatta rettificazione della dichiarazione dei redditi a cui sia stato erroneamente apposto il visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad attivare il codice identificativo "73" denominato "Contribuente".
Per ogni comunicazione o dichiarazione reettificativa dovrà essere predisposto un apposito modello F24 e, nell'apposita sezione "Contribuente", andranno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista, intestatario della delega di pagamento.
Invece, nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" si dovrà riportare il codice fiscale del contribuente, unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo " del codice "73".
Agenzia delle Entrate Ris. n. 69 del 30 luglio 2015