di Valeria Zeppilli - Anche se il proprio appartamento è stato pignorato, il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali.
Infatti, la necessità di concorrere alle spese per la conservazione delle parti comuni è un'obbligazione che deriva dalla contitolarità sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni e segue il diritto di proprietà, trasferendosi solo con essa.
Tale obbligazione non è invece intaccata dal pignoramento immobiliare, in quanto esso non comporta che il condomino interessato non debba più essere considerato proprietario: egli, infatti, benché non possa sottrarre l'immobile alla garanzia del credito, non ne perde di certo la piena proprietà.
Oltretutto, occorre tener conto del fatto che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e al precedente solidalmente a questo. E ciò vale anche in caso di aggiudicazione dell'immobile a seguito di procedura esecutiva o concorsuale.
Alla luce di tutti tali assunti, il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza emessa in data 26 giugno 2015 (qui sotto allegata), ha quindi rigettato la richiesta di un condomino sottoposto a pignoramento di essere esentato dal pagamento degli oneri condominiali.
Posta la sua piena legittimazione passiva, il condomino, per potersi sottrarre al pagamento, avrebbe peraltro dovuto impugnare le delibere condominiali con le quali le spese e il loro riparto erano stati approvati, in base al combinato disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c.: per giurisprudenza consolidata, infatti, le decisioni di spesa assunte dall'amministrazione condominiale sono ratificate laddove l'assemblea ne approvi l'operato.
Non avendovi provveduto, quindi, il condomino è stato condannato a pagare al condominio quanto dovuto e a rifondere le spese processuali.
Vedi allegato