Le novità stabilite dal decreto n. 83/2015 e dalla relativa legge di conversione

Tra le diverse e sostanziali modifiche introdotte dal decreto n. 83/2015, c.d. "d.l. fallimenti", convertito definitivamente in legge il 5 agosto (leggi: "La riforma della giustizia è legge. Ecco tutte le novità e il testo definitivo"), al codice di procedura civile, rilevano le importanti novità sul pignoramento di pensioni e stipendi.

La riforma ha modificato, infatti, il limite massimo fissato "storicamente" nella misura del "quinto" novellando la disciplina stabilita dall'art. 545 c.p.c. ed elevando le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi.

Il pignoramento delle pensioni

L'art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all'art. 545 c.p.c. prevedendo che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell'assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto, l'importo residuo (ossia quello risultante dalla differenza tra l'importo globale del trattamento una volta detratto quello dell'assegno sociale aumentato della metà).

Il pignoramento degli stipendi

Per quanto concerne il pignoramento degli stipendi, invece, l'ulteriore nuovo comma aggiunto all'art. 545 c.p.c. prevede che "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento", nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, "possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento".

Se invece, l'accredito viene effettuato alla medesima data del pignoramento o in un momento successivo, "le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Le stesse disposizioni si applicano sulle somme dovute "a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza" accreditate sul conto corrente bancario o postale del debitore.

Obblighi del terzo

Ad essere modificata dalla recente riforma è anche la disciplina dettata dall'art. 546 c.p.c. con riferimento agli "obblighi del terzo".

In particolare, tramite l'aggiunta di un periodo al primo comma della disposizione del codice di rito, viene previsto che per gli accrediti su conto corrente bancario o postale intestato al debitore di somme "a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza", aventi luogo in data anteriore al pignoramento, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo pari al triplo dell'assegno sociale.

Laddove, invece, gli accrediti delle somme suddette avvengano alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato tornano ad operare "nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge".

Le sanzioni

La novella apportata dal d.l. n. 83/2015 prevede anche delle precise conseguenze per chi non rispetta i nuovi limiti fissati alle somme pignorate ex art. 545 c.p.c.

Qualsiasi pignoramento eseguito su tali somme, in violazione dei divieti sanciti e oltre i criteri previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge, sarà infatti "parzialmente inefficace" e l'inefficacia sarà rilevata dal giudice, anche d'ufficio.

Efficacia temporale

I nuovi commi dell'art. 545 c.p.c., come stabilito dall'art. 23 del decreto, sono immediatamente operativi e trovano applicazione anche nei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, ossia dal 27 giugno 2015.


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