di Marina Crisafi - La permanenza di un figlio con uno dei due genitori per un periodo di tempo ben superiore rispetto all'altro, "non implica violazione dei principi dell'affido condiviso, che non presuppone necessariamente, come da prassi ampiamente consolidata, tempi uguali o simili di permanenza del figlio con entrambi i genitori".
Lo ha ricordato la Cassazione, con la recente ordinanza n. 16297/2015 (qui sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda di separazione personale tra due coniugi, nella quale la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva affidato in forma condivisa la figlia minore della coppia ad ambedue i genitori, collocandola presso la madre e stabilendo tempi e modalità di permanenza presso il padre.
L'uomo ricorreva per Cassazione lamentando una compromissione del diritto alla bigenitorialità, posto che il giudice d'appello, pur avendo formalmente previsto l'affido condiviso della bambina, di fatto aveva disposto un affido esclusivo presso la madre, visti i tempi esigui di frequentazione a disposizione del padre.
Per la sesta sezione civile, non è così.
La S.C. infatti ha ritenuto congrua ed adeguata la motivazione della corte d'appello, non ritenendo sussistere, inoltre, i presupposti "per un incremento dei tempi di permanenza della figlia con il padre, potendo essi comunque mantenere e rafforzare il loro rapporto con l'uso del telefono o altri mezzi di comunicazione".
Tuttavia, pur non ritenendo perpetrata alcuna violazione del diritto alla bigenitorialità, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente relative all'omessa valutazione da parte della corte territoriale delle prove tese a comprovare i comportamenti pregiudizievoli della madre verso la figlia, ostativi, pertanto, rispetto alla collocazione della bambina presso la stessa.
Il giudice di seconde cure, infatti, si è limitato a confermare la collocazione, sulla base della prevalente convivenza con la donna sin dai primi giorni della separazione della coppia, senza valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze dedotte dal padre, né motivando adeguatamente la sua valutazione.
Per cui, la S.C. ha accolto il ricorso sul punto, cassando la sentenza con rinvio al giudice a quo, che dovrà decidere anche sulle spese.
Cassazione, ordinanza n. 16297/2015