Teniamo a segnalare la rilevante pronuncia ai visitatori di LIA Law In Action per i molteplici aspetti che la Dott.ssa Flamini sviluppa con padronanza assoluta della materia.
L'attore, 39enne, il 10 maggio 2007 venne investito in Via Morandi del Comune di Senago dalla Citroen Saxo garantita per la rca con UGF.
Trasportato all'Ospedale Salvini, la diagnosi era di frattura spiroide biossea alla gamba sinistra.
L'infortunato veniva sottoposto ad osteosintesi cruenta.
Purtroppo, dopo la dimissione veniva accertata la presenza di un'area di necrosi cutanea con perdita di sostanza.
Seguivano numerosi ricoveri a causa di tale patologia.
La compagnia assicurativa corrispondeva la somma di €48.065,00, trattenuta a titolo di acconto dall'attore.
Le difese svolte dalle convenute costituite (l'automobilista rimase contumace) possono essere così compendiate.
A) L'Ospedale Salvini eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ragione della responsabilità esclusiva della conducente assicurata con UGF nella causazione dei danni chiesti dall'attore, deducendo anche che non vi era prova del fatto che l'infezione contratta dall'istante fosse riconducibile all'assistenza ospedaliera.
B) UGF imputava al pedone di avere attraversato la strada senza osservare le normali regole di prudenza e al di fuori delle strisce pedonali; opinava che non fosse stata fornita prova della esclusiva responsabilità della conducente e che non vi fosse prova dei danni richiesti; concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la condanna della struttura sanitaria a tenere indenne l'assicurazione dalle sequele scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda formulata dall'istante.
Il primo problema che la Dott.ssa Flamini affronta è ovviamente quello della responsabilità, mentre della quantificazione ci occuperemo domani.
An debeatur - La S.C. ha sovente osservato che il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone rinviene il suo parametro di riferimento, oltre che nelle regole di comune e generale prudenza, nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, nei seguenti tre obblighi comportamentali:
1. Ispezionare la strada ove si procede o che si sta per impegnare;
2. Mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
3. Prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare proprio dei pedoni.
Nella fattispecie non era contestato che il pedone venne investito dalla conducente mentre stava attraversando Via Morandi del Comune di Senago, né la convenuta, gravata del relativo onere, aveva superato la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., mentre la compagnia assicurativa si era limitata ad invocare le dichiarazioni rese alla Polizia Locale dall'investitrice, che viene reputata dal Tribunale unica responsabile dell'evento - investimento.
Coinvolgimento dell'Ospedale - A questo punto l'Autrice della motivazione menziona Cass., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, con riferimento all'aggravamento della patologia o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del più probabile che non.
Resta, dunque, a carico dell'obbligato, sia esso la struttura o il sanitario, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stato determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
In effetti, il 4 agosto 2007 l'attore era risultato positivo per enterobacter cloacae (sviluppo di numerose colonie), mentre la scintigrafia del 12 dicembre 2007 attesta la presenza di un processo settico.
Questo ceppo appartiene alla famiglia di una delle tredici specie ed è responsabile della causa di morbilità ed infezioni della pelle tra i pazienti ospedalizzati.
Ordunque, la ricovero l'attore presentava una lesione traumatico dell'arto inferiore sinistro.
Al predetto pregiudizio si è aggiunta una lesione costituita dal grave e prolungato processo settico che si è sovrapposto con chiarezza nell'estate 2007 e che ha comportato una lunga storia clinica stabilizzatasi verso la fine dell'estate 2010.
Si tratta degli esiti della CTU depositata il 28 novembre 2012 dal Dr. Giuseppe Basile e dal Dr. Giuseppe Deleo, rispettivamente specialisti ortopedico il primo e medico legale il secondo.
Talché, è verosimile che il paziente abbia contratto l'infezione batterica in occasione del primo ricovero del maggio 2007.
Ciò per considerazioni di ordine statistico probabilistico, per la non contestata negatività per il predetto batterio precedentemente all'intervento di osteosintesi, per la compatibilità cronologica e per l'esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell'infezione dopo la degenza.
Parte convenuta struttura sanitaria si era limitata ad allegare di aver posto in essere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio infettivo, conformi ai protocolli ed adeguati a scongiurare l'evento.
A supporto di detta mera allegazione, la struttura ospedaliera non aveva offerto alcun elemento di prova costituenda, non avendo articolato capitoli di prova in ordine alle concrete modalità assunte nel caso in disamina al fine di prevenire il rischio infettivo.
In sintesi, il Tribunale di Milano perviene all'affermazione di responsabilità solidale della conducente in garanzia UGF, della medesima Compagnia bolognese, ambedue a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'Ospedale, quest'ultimo a titolo di responsabilità contrattuale.
Sulla quantificazione del danno rimandiamo a domani, se volete, se potete seguirci.
(FINE PRIMA PARTE)