di Lucia Izzo - Nel caso di illecito stradale rilevato a distanza, tanto l'immissione e la riproduzione dei dati quanto l'emanazione del verbale sono effettuate da un medesimo soggetto che, assumendone la responsabilità, diviene a tutti gli effetti autore dell'atto d'accertamento.
Questo quanto affermato dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 9815/2015 (qui sotto allegata), in occasione del ricorso presentato da una donna contro la decisione del Tribunale di Roma, a sua volta confermativa di quella del Giudice di Pace, che rigettava la contestazione della ricorrente avverso un verbale emesso dalla polizia municipale di Roma per l'accesso in zona a traffico limitato (ZTL) senza la prescritta notificazione.
Tra i motivi di ricorso dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour, la donna lamentava che nel verbale d'accertamento dell'infrazione fosse indicato unicamente il nominativo dell'agente accertatore, ossia colui che materialmente e in un secondo momento provvede a visionare la fotografia rilevata elettronicamente dallo strumento posto all'accesso del varco.
Precisa la ricorrente che trattasi di persona diversa da colui che inserisce i dati tratti dal verbale nel sistema informatico per ottenerne una riproduzione meccanizzata che viene notificata al creditore, considerato quale responsabile effettivo del procedimento.
Gli Ermellini richiamano una giurisprudenza già acclarata, secondo la quale "in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati".
In questi casi la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto sul documento prodotto dal sistema automatizzato, che nella sua specie è da considerarsi verbalizzante. In questo modo scatta la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che deve esserne l'autore.
D'altronde, l'art. 383 D.P.R. n. 495192, richiede che il verbale d'accertamento redatto con sistemi meccanizzati debba riportare le medesime indicazioni del modello previsto per il verbale cartaceo, ergo non è necessario che sussista un duplice originale.
Pertanto, è evidente che in ambito di emanazione del verbale in caso di illecito rilevato a distanza, non c'è spazio "né dal punto di vista logico né da quello normativo, per ipotizzare come necessaria la presenza di altri soggetti che svolgano un'ulteriore, diversa e autonoma funzione avente rilevanza esterna".
Il ricorso è dunque respinto.
Cass. Civile, Sez. 6, Num. 9815/2015