Secondo quanto stabilito dalla CTR di Roma, infatti, se il fisco dimostra di aver correttamente notificato l'atto prodromico, la cartella non può essere contestata.
Così, con la sentenza numero 962/2015 è stato rigettato il ricorso di un cittadino che si era opposto alla cartella di pagamento perché l'avviso di liquidazione non era stato notificato direttamente a lui ma a persona qualificatasi come suocero convivente, rilevando, peraltro che il suocero era deceduto prima della notifica.
L'aver consegnato l'atto prodromico nella casa di abitazione del contribuente ad un addetto alla casa, qualificatosi come suocero, è stato, infatti, pienamente coerente con la procedura prevista dall'articolo 139 c.p.c. in materia di notificazioni.
Ciò, per la CTR, non si presta a contestazione, specie in un contenzioso riguardante la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione per mancata impugnazione nei termini di legge.
Anche la circostanza che il suocero fosse deceduto prima della notifica è stata dai giudicanti ritenuta inconferente, in quanto l'addetto alla notifica non è tenuto a verificare la corretta identità del soggetto firmatario ma solo ad accertarsi che non si tratti di persona minorenne.