di Lucia Izzo - La condotta di colui che circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 Cds, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma del medesimo articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ex art. 334 c.p.
La Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 33999/2015 (qui sotto allegata), ha accolto il ricorso presentato da un uomo condannato per aver consentito la circolazione di un veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia.
Il ricorrente lamentava l'erronea applicazione al caso di specie della norma penale prevista dall'art. 334 c.p. circa la "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro" in luogo della sanzione amministrativa prevista in caso di circolazione abusiva del veicolo nel periodo in cui è sottoposto a sequestro.
La consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1963/2010, e più di recente Sez. 6, 42752/2014) è unanime nel ritenere che la circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, determina a carico del conducente esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell'art. 213 Cds.
La norma sanzionatoria amministrativa "risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente".
Gli elementi specializzanti sono, secondo le Sezioni Unite sopra richiamate, tutti contenuti nell'art. 213 CdS, comma 4, "in particolare, il fatto che la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo e che non ogni condotta prevista dall'art. 334 c.p. integra l'ipotesi di illecito amministrativo, ma esclusivamente la condotta di chi circola abusivamente".
Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Cass. Penale, Sez. VI, sent. 33999/2015