In sostanza, dunque, i soggetti coinvolti nell'accordo sono tre: il vecchio debitore-delegante, il creditore-delegatario e il nuovo debitore-delegato.
Per attuare la delegazione è fondamentale che il delegante abbia un debito nei confronti del delegatario e un credito nei confronti del delegato e che entrambe le obbligazioni possano essere estinte attraverso l'adempimento del delegato nei confronti del delegatario.
Rapporto di provvista e rapporto di valuta
Da quanto emerge è chiaro che, in ipotesi di delegazione, deve esserci un legame del delegante a doppio filo con il delegato e con il delegatario.
Nel dettaglio, il rapporto di provvista è quello che lega il delegante e il delegato ed è alla base dell'obbligo di quest'ultimo nei confronti del delegatario.
Il rapporto di valuta, invece, è quello che lega il delegante al delegatario ed è alla base della richiesta fatta dal delegante al delegato di pagare al delegatario.
Tipologie di delegazione
La delegazione può essere di pagamento o di debito.
Nel primo caso, con la delegazione il delegante ordina al delegato di pagare in sua vece al delegatario quanto dovutogli. In sostanza, il meccanismo è quello previsto per l'assegno bancario.
Il delegato, tuttavia, non ha l'obbligo di eseguire il pagamento, ma, se lo fa, vedrà estinto, oltre che il debito del delegante nei confronti del delegatario, anche il suo debito nei confronti del delegante.
In caso di delegazione di debito, invece, il soggetto passivo dell'obbligazione cambia, in quanto il delegato non provvede al semplice pagamento in vece del delegante, ma si obbliga egli stesso nei confronti del delegatario a pagare il debito del delegante ad una certa scadenza.
La delegazione di debito si suddivide, a sua volta, in cumulativa e liberatoria. Nella prima, il delegante rimane debitore in solido con il delegato, anche se il delegatario deve sempre rivolgersi prima a quest'ultimo; la seconda, invece, si verifica nel caso in cui il delegatario dichiari di liberare il delegante: in tal caso vi è un vero e proprio trasferimento di debito.
La disciplina delle eccezioni
L'articolo 1271 c.c. prevede che il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo, ma non può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente e salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato, inoltre, non può opporre al delegatario nemmeno le eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e il delegante, a meno che ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento.