Il reclamante, proponendo opposizione ex art. 630, ultimo comma, c.p.c., chiedeva la revoca del provvedimento di anticipata estinzione, pronunciata il 26 maggio 2015 dal Giudice dell'Esecuzione.
Il ricorrente - parte creditrice invoca anche la rimessione in termini, ove necessaria.
Non era, infatti, pervenuta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie la comunicazione contemplata dall'art. 521 bis, comma 3, c.p.c., dalla cui data deve decorrere il termine per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Risultava evidente che gli autoveicoli pignorati non erano stati consegnati all'IVG.
Ma il pignoramento mobiliare al tempo del provvedimento estintivo era ancora efficace!
Non erano, infatti, decorsi i novanta giorni previsti dall'art. 497 c.p.c., "quando ancora poteva verificarsi l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 521 bis c.p.c. potendo ancora gli organi di polizia che avessero riscontrato la circolazione dei veicoli pignorati procedere al ritiro della carta di circolazione e, ove possibile, dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati consegnando i beni pignorati all'IVG", annotano i Giudici virgiliani nella concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione.
Ma il verdetto è il seguente:
"Osserva il Collegio che la procedura delineata dal nuovo 521 bis c.p.c. presuppone che l'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva possa essere effettuata solo se i veicoli pignorati siano consegnati all'Istituto vendite giudiziarie, o dal debitore spontaneamente o dagli organi di polizia che abbiano accertato la circolazione di detti veicoli.
La disposizione indicata infatti prevede che al momento della consegna del bene all'Istituto vendite giudiziarie questi ne dia immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile, e proprio da questa comunicazione decorra appunto il termine per il deposito della nota di iscrizione al ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Senza l'apprensione materiale del bene la procedura esecutiva non è correttamente introdotta e non può avere corso non potendo in particolare darsi luogo alla vendita, nell'impossibilità pratica di immettere l'aggiudicatario nel possesso del bene".
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, ha rigettato il reclamo, premettendo anche che "a nulla rileva che l'estinzione sia stata dichiarata quando il pignoramento era ancora efficace per mancato decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., non essendo in ogni caso prevista l'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva in assenza di comunicazione di consegna del bene pignorato all'Istituto vendite giudiziarie. Le considerazioni che precedono comportano la conferma del provvedimento di estinzione emesso dal giudice dell'esecuzione del 26.5.2015".
Usufruite del form sottostante per i Vostri opportuni commenti alla decisione del Tribunale della Corte dei Gonzaga.
Qui in calce rinvenite, per praticità di consultazione, il testo del nuovo articolo 521 bis c.p.c., frutto della conversione in legge n. 162 del 10 novembre 2014 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 19.
[I]. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
[II]. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
[III]. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
[IV]. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
[V]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
[VII]. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.