Le norme giuridiche entrano normalmente in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Decorso tale periodo, infatti, può dirsi operante la presunzione assoluta della loro conoscenza da parte di tutti i consociati.
Il periodo di quindici giorni che intercorre tra la pubblicazione della norma e la sua entrata in vigore prende il nome di vacatio legis e può essere esteso (sino a sei mesi) o ridotto se le caratteristiche della norma lo impongono.
Il principio di irretroattività
Le norme giuridiche, tendenzialmente, esplicano i loro effetti solo dal momento in cui entrano in vigore e non con riferimento al passato.
L'articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, infatti, sancisce che la legge non ha effetto retroattivo ma dispone solo per l'avvenire.
Anche la Costituzione, oltretutto, all'articolo 25 stabilisce che nessuno può essere punito se non in virtù di una legge entrata in vigore prima che egli abbia commesso il fatto.
Il principio di irretroattività delle norme, tuttavia, non sempre è di agevole applicazione.
Può ben accadere, infatti, che alcuni rapporti siano sorti sotto una legge ma, al momento di entrata in vigore di una nuova legge che regola la stessa materia, non si siano ancora perfezionati o continuino a produrre effetti.
Per risolvere tali casi, generalmente il legislatore detta delle disposizioni transitorie. Se non lo fa, tuttavia, il riferimento deve andare alla teoria del diritto quesito, secondo la quale il diritto acquistato non può essere eliminato da una legge successiva.
Le eccezioni al principio di irretroattività
Il principio di irretroattività delle norme, valevole in via generale, conosce tuttavia delle eccezioni.
Vi sono delle ipotesi, infatti, in cui le nuove norme giuridiche si applicano anche per il passato.
Ciò avviene, in particolare, quando sia la norma stessa a stabilirlo, quando essa sia interpretativa o abroghi vecchi istituti giuridici, in caso di leggi penali più favorevoli al reo.