Servitù di acquedotto coattivo. Costituzione. Indennità per acquedotti già esistenti o da costruire.

di Lucia Izzo - L'importanza dell'acqua rende talvolta necessario il passaggio su terreno altrui di strumenti per consentire di trasportare questa risorsa sino al proprio fondo.

Per tali ragioni è il legislatore a prevedere all'art. 1033 del codice civile che "Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali".

Si tratta di una tipologia di servitù di passaggio che rientra nel novero delle servitù c.d. coattive che comprendono tra le più comuni la servitù di acquedotto, la servitù di passaggio per raggiungere il fondo intercluso e la servitù di elettrodotto.

La coattività deriva, però, dai requisiti predisposti dalla legge quindi dalla necessità dell'utilizzo per i bisogni della vita o per usi agrario industriali, nonché dalla dimostrazione, da parte di chi vuol passare le acque sul fondo altrui, di poter "disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio, che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare, che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque" (art. 1037 c.c.).

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Per la costituzione di questo tipo di servitù non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (richiesta al solo per superare l'esonero previsto per le case, le aie, i giardini e i cortili ad esse attinenti), ma è "sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c." (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9926).

Siccome la legge coarta la volontà del privato, l'instaurazione della servitù di acquedotto coattivo è subordinata alla sussistenza di una necessaria utilitas che non sia solo iniziale, ma anche continua e, laddove "per il venir meno di quest'ultima condizione, l'utilitas svanisca definitivamente, la servitù, ne sia stata o meno determinata preventivamente la durata, non può permanere e se ne verifica l'automatica estinzione" (Cass. civ., sez II, 26 ottobre 1981, n. 5595).

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione e consentire il passaggio dell'acqua tramite i propri acquedotti già esistenti (art. 1034 c.c.): ciò potrà avvenire solo se non è causa di pregiudizio per la condotta di passaggio richiesta e, in tal caso, sarà dovuta un'indennità al proprietario del fondo da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

L'indennità è dovuta anche in caso di acquedotti da costruirsi, in tal caso colui che chiede il passaggio dell'acqua dovrà però "pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare" (art. 1038 c.c.).


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