Se la somma non versata è superiore al credito vantato la violazione sussiste anche se non sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza.

di Lucia Izzo - Viola gli obblighi di assistenza familiare il marito che versa alla moglie un importo inferiore a quello cui è tenuto per compensare un credito accertato giudizialmente se la somma non versata è superiore al credito vantato. E la violazione sussiste anche se l'inadempimento non ha fatto mancare i mezzi di sussistenza.


La Corte di Cassazione, VI sez. Penale, ha così deciso con la sent. 34786/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato dal marito condannato in appello al delitto di cui all'art. 12 sexies l. 898/70 che stabilisce che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".


Come rilevato dalla Corte d'Appello nel caso di specie, la somma non versata risulta superiore rispetto all'importo di cui l'uomo era creditore, risultando in aggiunta la totale mancanza (prima di idonea giustificazione) del versamento integrale di una rata mensile.


Gli Ermellini condividono pertanto l'impianto argomentativo posto a sostegno del decisum dai giudici di merito, giunti a confermare il comportamento illecito dell'uomo a fronte di un puntuale esame degli elementi probatori e di tutte le deduzioni difensive.


Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 521 c.p. (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza) per aver il giudice, violando il diritto di difesa, attribuito in primo grado alla fattispecie concreta la qualificazione giuridica ex art. 12 sexies l. 898/70 in luogo di quella contestata dal PM sulla base dell'art. 570 c.p..


Per i Giudici del Palazzaccio, nessuna violazione sussiste poiché la norma della l. 898/70 rientra nel più ampio paradigma offerto dalla "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", poiché ai fini della colpevolezza essa ritiene sufficiente "accertare la volontaria sottrazione all'obbligo di correspensione dell'assegno determinato dal giudice e non occorrendo (...) che dall'inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza" come necessario, invece, per integrare il reato previsto dal codice.

Vi è di più, la contestazione avanzata dal ricorrente non ha ragione di esistere essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica meno grave di quella enunciata nell'imputazione.

Cass., VI sez. Penale, n.34786/2015

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