Nota di commento alla sentenza del Tar Lombardia, Milano, n. 1341 dell'11.06.2015

di Avv. Francesco Pandolfi - La Pubblica Amministrazione può essere chiamata in giudizio se esercita in modo maldestro l'azione disciplinare nei confronti del dipendente? La risposta a questa domanda è certamente sì: bisogna però individuare le domande risarcitorie meritevoli di accoglimento. 

Nel caso il dipendente disponga già di una sentenza che abbia accertato l'illegittimità di atti riferiti ad un ingiusto procedimento disciplinare da lui subito, ebbene questo titolo può essere validamente utilizzato per promuovere una successiva domanda di risarcimento del danno riportato per effetto dell'illegittimo operato del Ministero. 

Questo è possibile in quanto il dipendente ( l'assistente capo della Polizia di Stato nella fattispecie trattata dal Tar Lombardia con sentenza n. 1341/15) ha già conseguito l'accertamento della maldestra attività dell'amministrazione nei suoi confronti; ciò che ne scaturisce è la possibilità di agire per il risarcimento. 


Il pregiudizio alla libertà di espressione del ricorrente

 

Ebbene, ove l'Amministrazione comprima ingiustamente la libertà di espressione del ricorrente per mezzo di una sanzione disciplinare fuori luogo, il danno non patrimoniale a questi arrecato sarà risarcibile.

Questo tipo di danno è direttamente collegato all'azione ( o omissione ) di ostacolo alla libertà di espressione del ricorrente, ciò che si traduce in una negazione della possibilità di esplicitarsi liberamente, ad esempio nella propria vita sessuale, sfera questa contigua all'identità della persona.

Si tratta di una posta di danno dalla difficile quantificazione ed è per questo che i Giudici preferiscono monetizzare addivenendo a valutazioni equitative.


La garanzia della sicura risarcibilità risiede nelle stesse parole della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la libertà di espressione costituisce una delle fondamenta essenziali della società, una delle condizioni sostanziali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo....ogni "formalità", "condizione", "restrizione" o "sanzione" imposta in materia di libertà di espressione deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito.  


Casa fare quindi in caso di sanzione disciplinare visibilmente illegittima?


E' semplice: 

a) proporre un ricorso per far accertare l'illegittimità dell'atto amministrativo; 

b) acquisire la sentenza e promuovere un'azione giudiziale avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali. 


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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