E sì anche l'assenza del destinatario per il Ferragosto può integrare il caso fortuito e rendere così ammissibile una opposizione ad ingiunzione tardiva.
E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 6074/1998) secondo cui "la forza maggiore e il caso fortuito si identificano l'una in una forza esterna ostativa in modo assoluto e l'altro in un fatto di carattere meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo per forza propria dell'evento: pertanto il fatto dell'assenza dell'intimato, perché all'estero per le ferie di ferragosto, in mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a rendere prevedibile la notifica dell'ingiunzione, concretizza un'ipotesi di caso fortuito".
Il giudice di merito aveva ritenuto di poter ammettere una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc facendo rilevare che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta a ridosso di ferragosto quando era altamente probabile l'assenza del destinatario.
L'intimato, al ritorno dalle vacanze aveva trovato l'avviso della raccomandata che però era stata già restituita al mittente e non era più possibile conoscere l'ufficio postale di provenienza né il contenuto dell'atto notificato.
La Corte ricorda che il caso fortuito "va individuato in circostanze obiettive escludenti l'imputabilità all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata conoscenza dell'ingiunzione e che obiettivamente la determinano in assenza di un riprovevole atteggiamento della volontà dell'intimato. Ne consegue che all'espressione "non voluto" non può conferirsi un significato letterale ma solo quello dell'essere l'evento estraneo alla rappresentazione o alla prevedibilità del soggetto intimato".
I giudici di merito avevano anche fatto notare che quando il destinatario della notifica era partito per le vacanze di ferragosto "era assolutamente e ragionevolmente" imprevedibile la notifica di un ingiunzione di pagamento che oltretutto si riferiva a un credito sorto 9 anni prima.
I magistrati avevano anche evidenziato il sospetto di un comportamento malizioso del legale, "dettato dall'intento di evitare che l'intimato avesse conoscenza dell'ingiunzione nel tempo utile ad una tempestiva opposizione".