La Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/04, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale ?nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice?. In sostanza questo significa che il periodo di detenzione cui si viene sottoposti ai fini estradizionali fuori del territorio italiano dovrà essere aggiunto - ai fini del calcolo della durata massima della custodia cautelare prevista in ciascuna fase e grado del procedimento penale - al periodo già scontato o da scontare nel nostro Paese.
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