Gli artt. 1411 e seguenti del codice civile disciplinano la fattispecie del contratto a favore di terzo, che si riscontra quando una parte (stipulante) designa un terzo come soggetto avente diritto alla prestazione dovuta dalla controparte (promittente).
L'art. 1411 c.c., comma 1, precisando che "È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse", non delimita l'ambito di applicazione della norma a ipotesi di contratti tipici, ma ritiene necessaria la sussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dello stipulante, anche di natura meramente morale o affettiva, che riveste la "causa" del contratto.
Il terzo deve essere individuato al momento della stipulazione o quantomeno determinabile in base a criteri prestabiliti (Cass., SS.UU., 8744/2001) e non è sufficiente che egli riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo come elemento del sinallagma (Cass., 7693/2007).
La deroga al principio di relatività ex art. 1372 c.c. ("il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge") si giustifica poiché in capo al terzo si manifestano effetti esclusivamente favorevoli in capo al terzo ed è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di rifiutarli.
Il terzo non diviene parte del contratto (né in senso formale, né in senso sostanziale) e non lo diviene neppure dopo aver accettato (Cass. n. 7398/1996; n. 3115/1995), ma per effetto della stipulazione acquista il diritto alla prestazione contro il promittente; lo stipulante può, tuttavia, revocare o modificare tale diritto alla prestazione finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, la revoca del beneficio può avvenire anche con disposizione testamentaria, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne profittare e salvo che lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. In questa situazione la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi se non disposto diversamente.
A norma dell'art. 1413 c.c., "Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante", questo perché nel contratto a favore di terzo il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito (Cass. civ., n. 23844/2008).