di Marina Crisafi - Equitalia può legittimamente ipotecare anche la prima casa perché si tratta di una misura cautelare, tesa a garantire la riscossione del credito e non di espropriazione. Ad affermare il principio enunciato è la Ctp di Reggio Emilia, nella sentenza n. 340/03/2015 del 12 agosto scorso (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di un contribuente avverso il provvedimento dell'agente della riscossione che lo informava dell'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di sua proprietà, invitandolo, al contempo, al pagamento integrale del debito (oltre 93mila euro) a pena di vendita all'asta dell'immobile stesso.
L'uomo ricorreva innanzi al giudice tributario, lamentando l'illegittimità dell'ipoteca sull'unico immobile di sua proprietà, dove peraltro risiedeva, adibito, dunque, ad abitazione principale.
Ma il giudice emiliano, ripercorrendo le norme in materia (artt. 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni), ha affermato preliminarmente che se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20mila euro, l'agente della riscossione ha il diritto di iscrivere ipoteca ed espropriare il bene immobile per soddisfare il suo credito.
È vero che tale disciplina esclude il diritto espropriativo quando si tratta dell'unico immobile di proprietà del contribuente (ad eccezione delle abitazioni di lusso) nel quale lo stesso ha la residenza anagrafica e quando il debito è inferiore ai 120mila euro, ha rilevato il collegio, ma ciò che è inibito dal legislatore è appunto l'espropriazione forzata e non già il diritto ad iscrivere ipoteca perchè la ratio delle norme è quella di garantire il credito attraverso la conservazione del bene.
Pertanto, una volta riscontrato il superamento delle soglie stabilite dalla legge, per il giudice tributario, l'iscrizione dell'ipoteca da parte di Equitalia, è legittima in quanto trattasi di misura cautelare, a garanzia del credito erariale.
È ovvio che, ha concluso il giudice tributario, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella comunicazione, Equitalia, trattandosi della prima casa, non di lusso, dove il contribuente risiedeva anagraficamente, mai avrebbe potuto vendere all'asta il bene, non essendo legittimata a procedere all'esecuzione forzata.
CTP Reggio Emilia, sentenza n. 340/03/2015