di Valeria Zeppilli - Fortemente avvertito, specie nel periodo estivo, è il problema dei rumori molesti che rischiano di compromettere il riposo e la tranquillità dei cittadini.
- Rumori molesti: la normativa
- Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela penale
- Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela amministrativa
- Distinzione tra immissioni ed emissioni
- Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela civile
- Il risarcimento del danno non patrimoniale
- La responsabilità del gestore del locale per gli schiamazzi dei clienti
- Approfondimenti in materia di immissioni di rumore
Rumori molesti: la normativa
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In Italia, la normativa che li regolamenta è assai ricca e variegata e le tutele a disposizione di coloro che si sentono (motivatamente) danneggiati da confusione, musica e schiamazzi sono di carattere sia penale, che amministrativo che civile.
Leggi anche Immissioni di rumore. Come tutelarsi contro le immissioni di rumori molesti
Se la tutela penale e quella amministrativa sono talvolta di difficile applicazione e possono essere condizionate in negativo da autorizzazioni amministrative, lo stesso non può dirsi per la tutela civile, maggiormente idonea a tutelare i cittadini che si sentano danneggiati, plasmandosi meglio sulle esigenze del caso concreto.
In ogni caso, si sottolinea che spesso gli accorgimenti necessari ad evitare ai gestori dei locali di incorrere in sanzioni di qualsiasi tipo sono semplici e di agevole realizzazione, senza che sia necessario arrivare a compromettere o ridurre le attività ricreative proposte.Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela penale
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La lotta contro i rumori molesti trova la sua principale fonte di tutela nel Codice penale.
In particolare, il riferimento va all'articolo 659 c.p., il quale prevede due distinte forme di tutela.
Al primo comma, infatti, la norma sanziona chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
Al secondo comma, invece, viene diversamente punito chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
In sostanza si distingue, con sanzioni differenti, a seconda che i rumori molesti siano o meno strettamente connessi all'esercizio di un mestiere o di un'attività.
Peraltro, mentre nel primo caso sarà necessario dimostrare concretamente il disturbo arrecato, nel secondo caso questo si considera presunto per il solo fatto che l'esercizio del mestiere rumoroso "si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità" (Cass. n. 39852/2012).
Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela amministrativa
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Anche nel caso in cui i rumori molesti siano strettamente connessi all'esercizio di un'attività, tuttavia, non necessariamente sarà quella penale la tutela applicabile.
Infatti, numerose normative speciali intervengono a regolamentare alcune particolari fattispecie, sanzionandole da un punto di vista meramente amministrativo.
Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone derivi dal superamento dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore fissati dalle leggi o dai provvedimenti amministrativi (cfr. Cass. n. 34920/2015, con riferimento alla quale leggi Il bar sotto casa è troppo rumoroso? La sanzione è solo quella amministrativa).
Tra le normative amministrative speciali che regolano la materia, si segnalano il d.p.c.m. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), il d.p.c.m. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), il d.m. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) e il d.lgs. n. 194/2005 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
Distinzione tra immissioni ed emissioni
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A fissare i valori limite delle sorgenti sonore negli ambienti di vita è, in particolare, il d.p.c.m. 14 novembre 1997, il quale determina valori limite diversi a seconda che ad essere valutate siano le emissioni o le immissioni.
Risulta quindi fondamentale, ai fini di una corretta applicazione delle tutele penali e amministrative, condizionate da tali valori, aver bene in mente la distinzione tra emissione e immissione ed essere consapevoli di quale di esse sia oggetto di misurazione.
Nel dettaglio, con il primo termine si intende il rumore che è emesso da una sorgente sonora, mentre con il secondo termine si intende il rumore che una sorgente sonora immette in un determinato ambiente esterno.
Schiamazzi notturni e rumori molesti: la tutela civile
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Sul versante privatistico, in ogni caso, le immissioni rumorose possono considerarsi illecite anche a prescindere dal superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle normative in materia di inquinamento acustico e ambientale.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, mentre il superamento di tali limiti rende comunque inaccettabili le immissioni sonore, il rispetto degli stessi non è tuttavia sufficiente a renderle in assoluto tollerabili (v., tra le altre, Cass. nn. 939/2011, 5564/10, 1418/06 e 1151/03).
Del resto "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 decibel in periodo notturno e in 5 decibel in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico e opera nei rapporti fra i privati e la p.a. Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini" (Cassazione civile 05/08/2011 n. 17051).
Nel dettaglio, l'articolo 844 del Codice civile stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e le altre propagazioni che provengono dal fondo del vicino, a meno che questi non superino la normale tollerabilità, da valutare tenendo conto anche della specifica condizione dei luoghi.
Sulla base di tale articolo, il proprietario di un immobile, o chi ne goda a qualsiasi titolo, può quindi proporre nei confronti del proprietario o locatario di un altro immobile un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria civile per ottenere sia l'inibitoria dell'attività rumorosa, sia il risarcimento dei danni che possono derivare dalle immissioni rumorose, come ad esempio quello relativo alla perdita di valore dell'immobile o quello alla salute.
In ogni caso, è fondamentale, ai fini della tutela, che i rumori superino la normale tollerabilità, ovverosia un concetto che, benché chiaro nel suo significato, non sempre è di semplice e unanime interpretazione, nel concreto lasciata all'apprezzamento del giudice competente.
Come accennato, tale valutazione, benché spesso rapportata ai limiti legali di tollerabilità, non è tuttavia ad essi vincolata e ha il pregio di poter prescindere dalla misurazione dei rumori attraverso appositi strumenti. Con la conseguenza che sarà più agevole per i cittadini provare di aver subito un danno ad interessi della persona costituzionalmente garantiti.
Del protrarsi di un rumore per diverse ore e nel corso degli anni, infatti, ai fini della tutela civilistica "può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni" (cfr. Cass. n. 26899/2014).
La valutazione della normale tollerabilità, in ogni caso, è condizionata dal limite imposto dal secondo comma dell'articolo 844 c.c., in base al quale l'autorità giudiziaria deve necessariamente contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso, con la conseguenza che bisognerà valutare differentemente la normale tollerabilità a seconda del luogo e delle condizioni in cui sorga l'immobile soggetto a immissioni fastidiose.
Il risarcimento del danno non patrimoniale
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Talvolta, come accennato, le immissioni sonore sono state considerate dalla Cassazione in grado di provocare in capo ai cittadini anche un danno non patrimoniale.
Con la sentenza n. 26899/2014, ad esempio, si è riconosciuto che in determinati casi le immissioni siano in grado di ledere anche gli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti come il riposo notturno, la serenità e l'equilibrio della mente, con ciò confermando un orientamento consolidatosi nel corso degli anni (v., ad esempio, Cass. nn. 26972/2008 e 26975/2008).
Tuttavia, non si tratta di una visione unanimemente condivisa. Basti pensare che con la sentenza n. 23807/2009 la stessa Cassazione ha statuito che non sempre al riconoscimento di una tutela inibitoria contro il rumore consegue il riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto non sussiste, in via generale, un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito alla tranquillità domestica.
La responsabilità del gestore del locale per gli schiamazzi dei clienti
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Una questione di particolare interesse è poi quella relativa alla responsabilità (penale) del gestore di un locale per gli schiamazzi dei propri clienti fuori dal locale.
Con una recente sentenza del marzo 2015, la numero 9633, ad esempio, si è affermato che laddove il gestore di un locale apponga dei cartelli per invitare i clienti a evitare di causare rumori molesti, è da escludersi la sua responsabilità per gli eventuali schiamazzi fatti dagli stessi all'esterno del locale.
Del resto, il gestore non ha alcun potere per impedire gli schiamazzi sulla pubblica via, essendo sfornito di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto (cfr. Cass. n. 37196/2014).
In via generale, tuttavia, è del titolare di un pubblico esercizio il dovere di impedire condotte che disturbino il risposo delle persone e di impedire gli schiamazzi degli avventori, specie durante l'orario notturno, e la responsabilità che ne consegue è anche quella di carattere penale prevista dall'articolo 659 c.p. (cfr. Cass. n. 13599/2011). Più nel dettaglio, la responsabilità del gestore per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sussiste laddove gli schiamazzi notturni risultino astrattamente idonei ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone in una zona caratterizzata da blocchi di edifici strettamente contigui tra loro (cfr. Cass. n. 20207/2013).
Si precisa, in ogni caso, che anche in questa ipotesi la tutela civile può ben seguire un corso differente rispetto a quella penale.
Approfondimenti in materia di immissioni di rumore
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Ecco una serie di approfondimenti ed articoli in materia di immissioni di rumore:
» Immissioni di rumore. Come tutelarsi contro le immissioni di rumori molesti
» Il bar sotto casa è troppo rumoroso? La sanzione è solo quella amministrativa
» Condizionatore rumoroso? Va risarcito il danno esistenziale e il danno alla salute
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