di Marina Crisafi - Sentirsi dare del leccapiedi o del leccaculo da qualcuno non è certo motivo di soddisfazione, ma se a dirlo è il proprio capo allora sullo stesso si abbatte una condanna per ingiuria.
Così ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 35013/2015 depositata il 20 agosto scorso (qui sotto allegata), dissentendo dalle pronunce di merito in una vicenda che vedeva per protagonisti la direttrice di un istituto tecnico professionale e un'assistente amministrativa.
Secondo il Tribunale di Catania (in riforma della sentenza del Giudice di Pace), l'offesa rivolta dalla prima alla seconda, non era stata proferita con riferimento alla persona ma alla sua condotta, posto che la stessa quale assistente amministrativo dell'istituto diretto dall'imputata aveva semplicemente richiamato la lavoratrice al rispetto degli orari (visto che arrivava sempre in ritardo) e per l'atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti, esattamente contrario alla piaggeria dimostrata nei confronti della precedente direttrice scolastica. Per cui l'espressione colorita utilizzata "le leccavi il culo e i piedi", era stata dettata dall'evidente stato di alterazione psicologica, conseguente all'atteggiamento poco professionale tenuto dalla subordinata, ma non rivestiva la valenza offensiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice, e dunque andava assolta dal reato di ingiuria perché il fatto non sussiste.
Ma la Cassazione è di avviso contrario.
Per gli Ermellini, infatti, "il potere gerarchico o comunque di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica". Nel caso di specie, la frase rivolta dalla direttrice alla ricorrente, lungi dal restare circoscritta nell'ambito della censura al comportamento della stessa, "ha investito la persona, rappresentandola, attraverso il riferimento al rapporto con la precedente direttrice, in forma idonea a mortificarne la figura morale". Pertanto, ricorso accolto e sentenza annullata con rinvio al giudice civile competente per nuovo esame.
Cassazione, sentenza n. 35013/2015