Breve disamina del contratto atipico di vitalizio nelle sue varie declinazioni: di mantenimento, alimentare ed assistenziale

di Avv.to Marcella Ferrari - La rendita vitalizia è un contratto aleatorio che ha ad oggetto prestazioni periodiche ed è destinato a durare tutta la vita del beneficiario[1]. L'aleatorietà caratterizza il contratto sul piano causale e la mancanza dell'alea ne determina la nullità. Essa va valutata al momento della conclusione del contratto sia con riguardo al valore corrisposto che all'età del vitaliziato[2].

Con il vitalizio alimentare (detto anche vitalizio improprio) una parte, a seguito del trasferimento dell'immobile, si obbliga a prestare all'altra assistenza materiale (consistente nel vitto, alloggio, cure mediche et similia) e morale. La prestazione non è periodica, come nella rendita vitalizia, ma continuativa, inoltre è infungibile giacché caratterizzata dall'intuitus personae e ha ad oggetto una prestazione di facere[3] (e non solo di dare). Si tratta di un contratto atipico in cui il margine di aleatorierà è superiore rispetto al tradizionale negozio di rendita, in quanto l'incertezza inerisce oltre che alla durata anche al quantum. Infatti, la prestazione è incerta e dipende dalla condizioni e/o dalle esigenze del vitaliziato[4]

. Proprio in virtù di tali differenze è ammissibile la risoluzione del contratto per inadempimento, esclusa invece per la rendita vitalizia (art. 1878 c.c.).

I contratti atipici di vitalizio possono distinguersi in diverse fattispecie a seconda dalla prestazione in essi dedotta[5] e si tratta di negozi a doppia alea. L'incertezza riguarda invariabilmente la durata della vita del beneficiario ed il quantum, il cui contenuto muta con il mutare della tipologia di negozio concluso tra le parti. Nel caso di contratto

di mantenimento è incerto il quantum consistente nel vitto, nell'alloggio e nelle prestazioni sanitarie; nel contratto di alimenti il quantum riguarda l'ammontare della prestazione; nel contratto di assistenza esso è legato alle condizioni di salute del beneficiario.

L'alea rappresenta un elemento causale nelle fattispecie atipiche summenzionate, si pone allora il problema della validità di un contratto concluso allorché le condizioni di salute del vitaliziato siano tali da rendere prevedibile la sua dipartita ed escludere il fattore di rischio. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che un simile negozio sia viziato da nullità[6]. La Suprema Corte, nelle sue pronunce, ha costantemente ribadito che nel contratto atipico di vitalizio alimentare l'aleatorietà rappresenta un elemento essenziale del negozio e va accertata al momento della conclusione del contratto, essendo esso concluso in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e dell'incertezza in ordine al rapporto tra il valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite ceduto in corrispettivo del vitalizio[7]. In particolare l'alea si considera esclusa, con la conseguente declaratoria di nullità del contratto, allorché «al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, oltre un arco di tempo determinabile»[8].

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Note:



[1] In caso di rendita congiuntiva, essa si estingue con la morte del più longevo dei beneficiari. Inoltre la rendita congiuntiva è caratterizzata dalla solidarietà, cosicché ciascun vitaliziato può domandare al vitaliziante la corresponsione dell'intero. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2011, 1241 ss

[2] Vedasi F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit.

[3] Ad essa non si applica la disposizione di cui all'art. 1878 c.c. che, in caso di rendita vitalizia, non ammette la risoluzione del contratto per inadempimento ma consente solo il sequestro dei beni del vitaliziante.

[4] In materia di vitalizio improprio, si segnala la sentenza della Corte Cass., saz. II, 5 maggio 2010 n. 10859. La fattispecie da cui è scaturita la sentenza riguardava un soggetto che aveva alienato la nuda proprietà del proprio immobile in cambio dell'impegno della controparte a fornire assistenza morale e materiale a lui stesso ed alla consorte. Nel caso si specie, la Corte ha ammesso la risolvibilità per inadempimento del contratto (ex art. 1453 c.c.), in quanto il vitalizio alimentare di cui trattasi è un negozio atipico distinto dalla rendita vitalizia e a cui non è applicabile l'art. 1878 c.c.

[5] Classificazione tratta da F. Caringella, D. Di Matteo, Lezioni e sentenze di diritto civile, Roma, Dike, 2015, 772 ss

[6] In tal senso, Corte Cass. 15 giugno 2009 n. 13869

[7] In tal senso Corte. Cass., sez. II, 24 giugno 2009 n. 14796

[8] Citazione tratta da Corte. Cass., sez. II, 24 giugno 2009 n. 14796


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