Se, spesso, tra i due si instaura un sincero legame di affetto, può talvolta accadere che alcune badanti tentino di approfittare delle condizioni degli anziani assistiti per ottenere di più di quanto spetterebbe loro.
Il caso più frequente e delicato è quello in cui l'anziano non interdetto né inabilitato (dunque ufficialmente capace di intendere e di volere ma che potrebbe trovarsi della condizione di incapacità naturale) faccia una donazione alla badante che lo assiste.
La tutela in sede penale
In via generale, l'articolo 643 del codice penale sanziona la cd. circonvenzione di incapace, ovverosia il fatto di colui che, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri, abusi dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore o dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche non interdetta o inabilitata, e li induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per essi o per altri (vedi in proposito la guida: "La circonvenzione d'incapace").
È evidente che le tutele apprestate da tale norma possono trovare applicazione anche nel caso in esame.
Infatti, il codice penale stabilisce chiaramente che non è necessario che la persona vittima di circonvenzione sia giuridicamente interdetta o inabilitata: è sufficiente che essa, quando compie atti capaci di generare effetti giuridici dannosi, si trovi in stato d'infermità o di deficienza psichica.
E anche l'età avanzata può talvolta porre le persone in tale condizione e privarle della capacità di discernimento e di autodeterminazione, rendendo ben possibile l'applicazione dell'art. 643 c.p..
Del resto, laddove, come nel caso in esame, il soggetto attivo non abbia alcun legame parentale, affettivo o amicale con la vittima, l'induzione al compimento di atti giuridicamente dannosi può essere desunta in via presuntiva e consistere in un qualsiasi comportamento o in una qualsiasi attività, anche di per sé banali e legittime, che però siano in grado di condizionare la vittima e la portino a compiere atti che in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano privi di qualsiasi causale (Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28907. Leggi: "Badante induce l'anziana assistita a redigere testamento. Per la Cassazione, è circonvenzione d'incapace").
La tutela civilistica
Anche sotto il versante civilistico, il fatto dell'anziano non interdetto che stipuli una donazione nei confronti della badante trova adeguata tutela.
L'art. 775 c.c., infatti, stabilisce che, ad istanza del donante o dei suoi eredi o aventi causa, la donazione può essere annullata se fatta da soggetto incapace naturale.
Si precisa che l'incapacità naturale è quella condizione in cui, pur in assenza di un procedimento giudiziale di accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, quest'ultima sussista e sia condizionata da una serie di fattori, non necessariamente permanenti.
È ben possibile che tale condizione psichica si configuri in capo all'anziano che decida di disporre di parte del suo patrimonio nei confronti della badante che lo assiste.
Allontanandoci dal perimetro della sola donazione, occorre specificare che il codice civile contiene all'art. 428, una disciplina generale degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, la quale prevede che essi possono essere annullati su istanza della persona che li ha compiuti o dei suoi eredi o aventi causa nel caso in cui comportino un grave pregiudizio per l'attore.
Il medesimo articolo chiarisce, poi, che nel caso in cui gli atti compiuti siano dei contratti, è necessario che risulti la malafede dell'altro contraente (quindi, nel caso di specie, della badante) (leggi: "Cosa accade se si stipula un contratto con una persona incapace ma non interdetta né inabilitata").
Una disciplina speciale in caso di incapacità naturale è prevista, poi, per il matrimonio e le disposizioni testamentarie.
Gli atti legittimi di disposizione in favore della badante
Nonostante tutto quanto detto, è opportuno specificare che non sempre il rapporto tra badante e anziano è falso e condizionato da un intento lesivo.
Interessante da citare, a tal proposito, è un caso deciso dal Tribunale di Treviso nel 2011: la situazione sottoposta all'attenzione dei giudici era quella di un'anziana signora che, prima di morire, aveva voluto donare un appartamento e ventimila euro alla badante che l'aveva accudita negli ultimi anni della sua vita.
Accertati un legame sincero e un affetto profondo tra le due, confermati dai vicini di casa e contrapposti al totale disinteresse dei parenti dell'anziana verso la malata nonnina, la sentenza penale nei confronti della badante è stata quella di "non luogo a procedere".