Secondo il TAR del Lazio l'illecito amministrativo vale anche se l'opera era già preinstallata

di Marina Crisafi - Strumento indispensabile per affrontare la morsa dell'afa estiva, il condizionatore è ormai una realtà per la maggior parte delle case degli italiani. Attenzione, però, perché se è installato all'esterno c'è l'obbligo della Scia (ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività), a pena di una salata multa essendo irrilevante se il soggetto sanzionato li abbia già trovati montati nell'immobile acquisito successivamente.

A stabilirlo è il Tar del Lazio, con la recente sentenza n. 10826/2015 depositata il 14 agosto scorso, che ha confermato la sanzione amministrativa inflitta dal comune di Civitavecchia, di 516 euro al proprietario di una galleria d'arte in possesso di due apparecchiature esterne sul fabbricato.

Per il Tar, come già per il Consiglio di Stato (n. 4744/2008) anche dopo il decreto Sblocca Italia (d.l. n. 133/2014, che esclude la Scia solo nel caso di "edilizia libera", ovverosia per gli "interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, cfr. art. 6, comma 1, lett a) d.p.r. n. 380/2001), i climatizzatori rappresentano impianti tecnologici e pertanto, ove collocati all'esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a Scia (artt. 3, comma 1, lett. B) e 22 d.p.r. n. 380/2001).

Perciò non rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 10, l. n. 47/1985, il fatto che l'opera fosse stata portata a termine in data antecedente rispetto a chi aveva la disponibilità dell'immobile nel momento della rilevazione dell'illecito, perché tale soggetto aveva comunque il dovere di adottare ogni iniziativa necessaria a ripristinare la perpetrata violazione.

Con o senza titolo abilitativo, si ricorda, come dispone l'art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 380 citato, occorre sempre che i condizionatori siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Da non dimenticare, infine, la questione "rumore", perché, come stabilito dalla recente sentenza della Cassazione (n. 7912/2015), se le emissioni del condizionatore superano la normale tollerabilità possono comportare sia sanzioni amministrative che penali, nel caso in cui non siano utili all'esercizio di un'attività rumorosa.


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