di Lucia Izzo - La canna fumaria posizionata sulla facciata dell'edificio condominiale deve essere rimossa. Ciò si giustifica in ragione dell'alterazione e violazione dello stato di fatto e/o della destinazione della cosa comune (la facciata) provocata da alcuni condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio.
La canna fumaria non solo è priva di collegamento con le linee architettoniche dell'edificio e ne altera l'estetica, ma rappresenta un ingombro che diminuisce la luminosità dell'appartamento sottostante.
Questo quanto espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civile, con la sentenza 17072/15 pubblicata il 24 agosto (qui allegata), che nel rigettare il ricorso proposto da una società immobiliare, conferma la riduzione in pristino ordinata in appello.
L'immobiliare aveva apposto sul muro comune di un palazzo di pregio, oggetto di vincolo per interesse storico-artistico ed architettonico, una canna fumaria che alcuni condomini avevano ritenuto costituire sfregio per la facciata nonché elemento di turbativa al godimento della luce per gli appartamenti ad essa sottostanti a causa delle dimensioni non trascurabili.
Precisano gli Ermellini che nel condominio degli edifici, la modifica di una parte comune e della sua destinazione ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e al compossesso pro indiviso di tutti i condomini, legittima costoro all'esperimento dell'azione di reintegrazione per conseguire la riduzione in pristino, affinché la cosa comune possa continuare a fornire l'utilitas alla quale era anteriormente asservita.
La canna fumaria in oggetto è dimostrato avere dimensioni rilevanti, trattandosi di una vera e propria sovrastruttura apposta sulla facciata del palazzo condominiale e priva di collegamento alcuno (architettonico o funzionale) con la parete esterna dell'edificio.
Ciò danneggia la struttura non soltanto esteticamente (seppur questa abbia bisogno di manutenzione), ma ingombra a tal punto da ridurre la luminosità dell'appartamento sottostante a causa dell'ombra provocata dalla canna fumaria sulla finestra vicina, come dimostrato dalle foto prodotte in giudizio.
Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, condannando l'immobiliare ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Cassazione, II sez. civile, sentenza 17072/15