di Marina Crisafi - È, finalmente, pronta l'attesa delibera che farà dire definitivamente addio all'anatocismo.
La fine della prassi invalsa degli interessi sugli interessi dei conti correnti, sancita dalla l. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014, che ha modificato il Testo Unico Bancario), è stata subordinata, infatti, dal legislatore, all'adozione di un'apposita regolamentazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
Ciò ha comportato, sul piano pratico, un allontanamento dall'obiettivo di mettere la parola fine a un comportamento, sempre più spesso sanzionato come illegittimo dalla giurisprudenza (leggi: "L'anatocismo è vietato e basta. Indipendentemente dal tempo. Lo dice la Cassazione"), ma di fatto costantemente tollerato dal legislatore.
Perciò, al fine di dare attuazione alla disposizione prevista dall'art. 120 del TUB, la Banca d'Italia ha girato la proposta di delibera, con annessa guida e relazione illustrativa, che sarà sottoposta a consultazione pubblica fino al prossimo 23 ottobre. Dopo di che, osservazioni, commenti e proposte non saranno più presi in considerazione e la delibera dovrebbe essere approvata per trovare applicazione già dal 1° gennaio 2016.
In linea con le pronunce giurisprudenziali in materia e con le opzioni interpretative condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo schema di delibera si compone di cinque articoli recanti norme volte a regolare innanzitutto, in via generale, la produzione degli interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, informate al netto divieto di produzione di interessi anatocistici su ogni tipo di operazione (art. 3).
Le norme successive sono destinate ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valore su carte di credito (art. 4), con specifico riferimento anche all'utilizzo del fido, nonché alla materia degli interessi moratori.
In generale, viene ribadita, nei suddetti rapporti specifici, la regola del "parallelismo" della periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi (art. 120, comma 2, TUB), con contabilizzazione almeno annuale e separata dal capitale, e introdotti accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi. Viene regolato infine il regime applicabile nel caso di chiusura del rapporto: si chiarisce, per evitare elusioni della disciplina, che anche una volta risolto il contratto deve essere mantenuta la separazione tra quanto dovuto (come capitale) e quanto a titolo di interessi, mantenendo il diverso regime cui i due tipi di debito sono sottoposti.
L'ultimo articolo, infine, prevede che la delibera venga applicata agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016, e che qualsiasi disposizione può essere derogabile, ex art. 127, comma 1, TUB, soltanto "se in senso più favorevole al cliente".
Schema di delibera Cicr
Guida Banca d'Italia