a cura dell'avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it - La vicenda portata all'attenzione del giudice amministrativo, vede protagonisti i genitori di un minore disabile che si erano rivolti al TAR per veder riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla mancata assegnazione al figlio di un numero sufficiente di ore di sostegno durante l'anno scolastico.
Il TAR aveva accolto il ricorso condannando l'amministrazione al pagamento di euro 5.000,00 in quanto la scuola non avrebbe garantito al minore il corretto rapporto di ore di sostegno utili al proficuo apprendimento ma per quattro mesi egli avrebbe fruito soltanto di nove ore a fronte delle diciotto a lui spettanti.
L'amministrazione ha impugnato la sentenza del TAR per mancata allegazione e dimostrazione del danno non patrimoniale effettivamente subito dal minore.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3400 dell'8 luglio 2015, in esame, ha ritenuto fondato l'appello sostenendo che non si può dare per scontato che il minore abbia subito pregiudizio per effetto della mancata assegnazione di un numero sufficiente di ore di sostegno ma che tale pregiudizio vada provato.
Dello stesso avviso, un altro recente arresto del Consiglio di Stato (sez. VI, sent. n. 2373 del 30 aprile 2013), secondo il quale: "anche il danno non patrimoniale, configurabile quale danno-conseguenza derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero danno-evento), deve essere allegato e dimostrato nella sua consistenza".
Analogamente si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008), affermando che: "laddove si accedesse all'opposta tesi del danno in re ipsa, si finirebbe per snaturare la funzione stessa del risarcimento, il quale non conseguirebbe all'effettivo accertamento di un danno, ma si atteggerebbe alla stregua di vera e propria pena privata per un comportamento illecito".
Nel caso di specie, i genitori del minore disabile non hanno dimostrato che la mancata assegnazione di un congruo numero di ore di sostegno abbia arrecato al minore un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che la prova avrebbe assunto una certa rilevanza tenuto conto che il minore è rimasto sfornito di un'adeguata attività di sostegno solo durante il primo quadrimestre.
Da tale circostanza però non sono emerse conseguenze pregiudizievoli per il minore, quali deficit cognitivi, che abbiano inciso negativamente sul suo corso di studi o turbamenti dell'animo.