di Valeria Zeppilli - La terza volta che si ignora un semaforo rosso, il rischio è quello di dover rifare l'esame della patente.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato e deciso con sentenza n. 3508/2015 (qui sotto allegata), infatti, il soggetto interessato dalla revoca della patente aveva commesso alla guida tre violazioni in un anno senza contestarne né impugnarne alcuna. Egli non aveva neanche contestato il provvedimento con il quale, a seguito della recidiva reiterata, gli era stato imposto di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica alla guida, in applicazione del comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992. Anzi, si era sottoposto allo stesso e, non superandolo, non aveva censurato neanche tale esito negativo.
Ciò che alla fine aveva provveduto a fare era stato impugnare il provvedimento, necessitato e vincolato, della revoca della patente.
E cogliendo lo spunto di tale censura il Consiglio di Stato, nonostante questo anomalo modus operandi dello sprovveduto pilota, ha provveduto a precisare che la disposizione in base alla quale il contravventore recidivo reiterato infraannuale debba sottoporsi a revisione della patente di guida non è affatto illogica ma si inquadra perfettamente all'interno dell'esigenza "special preventiva resa pressante dai gravi episodi di illecito commessi mercé violazione di norme cautelari previste dal c.d. Codice della Strada che costituiscono fatto notorio in quanto oggetto di cronaca".
Oltretutto, a parere del Consiglio, la reclamata illogicità deve escludersi ancor più nettamente in considerazione del fatto che nel caso in cui l'esito della verifica dell'idoneità alla guida sia positivo, il contravventore non ne ricaverebbe alcun danno.
Quindi attenzione alla guida! Il rischio di restare a piedi non è poi così remoto...
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