Nota a Tribunale di Napoli, sent. n. 10683, dep. 24.07.2015

di Gilda Summaria - Per giurisprudenza ormai costante e consolidata delle Corti di merito e della stessa Cassazione, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento in favore del garantito c.d. "a prima richiesta e senza eccezioni" o anche "a prima richiesta documentata e senza eccezioni" (c.d. Garantlevertrang), oltre ad essere una sicura espressione del principio di cui all'art. 1322 c.c. è altresì un indice rivelatore o elemento sintomatico di qualificazione del negozio in termini di "contratto autonomo di garanzia" ed in quanto tale la sua natura si appalesa inconciliabile con l'assunto dell'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, la quale resta elemento proprio della fideiussione tipica e dello strumento pattizio che la contiene e la regola.

Tale posizione è fatta propria dalla sentenza del Tribunale di Napoli (n. 10863/2015) in commento.

L'obbligazione del garante, in un contratto autonomo di garanzia è essa stessa autonoma rispetto a quella del debitore principale (prestazione), si pone più come una sorta di indennizzo, pertanto non può qualificarsi come prestazione identica (ed aggiuntiva) a quella principale, come avviene al contrario nel contratto di fidejussione (c.d.puro) ove si tende all'esatto adempimento dell'obbligazione propria del soggetto garantito.

Per il giudicante partenopeo "la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fidejussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà è tutelato l'adempimento alla medesima prestazione principale ..." (In tal senso anche Cass. SU 3947/2010) .

Nella fattispecie esaminata i garanti autonomi richiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo richiesto da una banca ed emesso nei loro confronti e nei confronti del debitore principale, eccependo la presenza di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausola che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi affetta da nullità assoluta, così ledendo il divieto posto dall'art . 1283 c.c., oltre alla previsione di interessi maggiori rispetto a quelli legali, senza che ciò si fosse trasfuso in un patto scritto.

A tal riguardo giova ricordare che proprio perché trattasi di contratto autonomo di garanzia il garante non è legittimato ad opporre al creditore le eccezioni che può normalmente proporre il debitore principale, come quella eccepita relativamente alla nullità di un patto inerente al rapporto fondamentale, questo a meno che non ricorrano tre presupposti, individuati dalla stessa giurisprudenza nella contrarietà a norme imperative, illiceità della causa o dei motivi, il contratto di cui è causa sia il mezzo per approdare ad un effetto vietato dall'ordinamento giuridico.

Il giudice adito, affermato che nel caso di specie senza alcun dubbio ci si trova di fronte ad un contratto autonomo di garanzia ha ritenuto corretto rigettare l'opposizione succitata, in base a tale assunto "si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi, ma soltanto di quelli usurari. E non è neppure configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest'ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall'art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l'attività bancaria, dal D. Lgs. n. 385/1993".

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