di Valeria Zeppilli - Se il condomino è consapevole che sul pianerottolo condominiale si stanno svolgendo dei lavori di pavimentazione e che, pertanto, il pavimento è disconnesso, non ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti a seguito di una conseguente caduta.
Del resto, alla circostanza per cui, in base all'articolo 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, fa comunque riscontro un dovere di cautela da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa oggetto di custodia.
Di conseguenza, quando, come nel caso in esame, pur in assenza di un'intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di pericolo che si è comunque ingenerata avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento "ordinariamente cauto" del danneggiato, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito.
Così, sulla base di tali argomentazioni, con la sentenza numero 17199, depositata il 27 agosto 2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'anziana donna che reclamava il risarcimento dei danni subiti.
Oltre alla conoscenza dei luoghi (da presumersi se, come nel caso di specie, frequentati quasi quotidianamente) e al fatto che anche nelle precedenti occasioni di accesso all'appartamento i lavori del pianerottolo erano in corso, la Corte ha messo in evidenza l'ulteriore circostanza che la ricorrente recava con sé due buste di plastica piene, quindi verosimilmente pesanti e ingombranti.
In presenza di tutte tali condizioni, di per sé idonee a provare l'elisione del nesso causale tra cosa e danno, a nulla rileva la considerazione circa l'adozione, da parte dell'esecutore dei lavori, di cautele specifiche, quali l'apposizione di un nastro di segnalazione: alla donna non spetta alcun risarcimento.
Cassazione Civile testo sentenza n. 17199/2015