di Marina Crisafi - Se in genere chi tampona ha torto, non sempre è così. Nel caso in cui l'urto avviene per cause imprevedibili, il conducente del mezzo "urtante" non commette alcuna violazione del codice della strada.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17206/2015, depositata ieri (qui sotto allegata) accogliendo le doglianze del conducente di un autocarro e rigettando invece le istanze della compagnia assicuratrice ricorrente.
Nella vicenda, l'uomo aveva trascinato in giudizio le proprietarie del rimorchio e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente, a causa della collisione contro un rimorchio che si era staccato dalla motrice e si era arrestato sulla corsia di marcia, perdendo in primo grado ma vincendo in appello.
L'assicurazione aveva quindi impugnato la sentenza innanzi alla Cassazione sostenendo che erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 149 Cds, ricostruendo il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l'autocarro guidato dal danneggiato e l'ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio lasciato lungo la carreggiata dall'autrotreno di proprietà della società appellata, ritenendo questo evento non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva.
Secondo la compagnia, invece, la norma del Codice della strada
doveva applicarsi al caso di specie, posto che anche l'arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione e che il conducente sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del mezzo mantenendo la distanza di sicurezza, sicchè l'avvenuta collisione poneva a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.Ma la Corte è di avviso contrario.
L'art. 149 del Cds (d.lgs. n. 285/1992) ha affermato infatti la S.C., non trova applicazione nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto palese anche dalla lettera del primo comma che fa espresso riferimento alla situazione che si verifica "durante la marcia" dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, "vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l'arresto tempestivo onde evitare collisioni".
Né possono valere a far accogliere la tesi dell'assicurazione, i precedenti citati a sostegno (cfr. Cass. n. 4021/2014; n. 19493/2007; n. 12108/2006), poiché si riferiscono tutti a fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione, mentre la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 Cds "non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile, rispetto al normale andamento della circolazione stradale".
E tale è il caso di specie, nel quale la Corte d'appello nel ritenere imprevedibile l'ostacolo, ha considerato le condizioni di tempo e di luogo del sinistro, evidenziando che il danneggiato non si era trovato di fronte a un arresto improvviso del veicolo che lo precedeva bensì di fronte a un ingombro fisso che considerati la tipologia della strada e le caratteristiche del rimorchio, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione. Circostanze e motivazioni che, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso principale, non possono essere rivalutate in sede di legittimità.
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Cassazione Civile 22406/2011
Se un veicolo ne tampona un altro che si sia immesso sulla sua strada previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui gli artt. 154 e 149 C.d.S. Se il conducente del secondo (nella specie dell'autovettura) abbia omesso di dare la precedenza a quello che sopraggiungeva, cosi incorrendo nella violazione dell'art. 154 C.d.S., non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., da parte del conducente del veicolo sopraggiungente.
Cassazione penale sentenza n. 22135 del 16/02/2011
Nell'accertare la responsabilità per la morte del conducente di un veicolo tamponato, va riconosciuto il concorso di colpa della vittima se questi procedeva a velocità eccessivamente ridotta rispetto alle caratteristiche della strada tanto da costituire una insidia per la circolazione degli altri veicoli.
Tribunale di Bari, (sentenza n. 2717 del 6 novembre 2006)
Nel caso di tamponamento tra veicoli si può configurare un concorso di colpa del conducente del veicolo tamponato se a questi siano imputabili condotte anomale o l'inosservanza del generico precetto dell'art. 140 del codice della strada.
Tale norma dispone "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
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