Un'analisi del contenuto del provvedimento del TIDM di Amburgo sulla vicenda dei Marò italiani. La sorprendente disinformazione mediatica

"Stampando una notizia in grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibilmente vera." (Jorge Luis Borges)

Dott. Carmelo Cataldi - Da qualche giorno e precisamente dallo stesso pomeriggio del 24 agosto scorso, data in cui il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo ha emesso l'ordinanza n. 24 (le des affaires n. 24, L'INCIDENT DE L'« ENRICA LEXIE » ITALIE c. INDE), in Italia, soprattutto, si è scatenata una ridda d'interventi, autorevoli e non sulla vexata questio, che in alcuni casi è sembrata essere, per i livelli e le similitudini, pari a quando, alle tornate elettorali escono i primi exit pool e tutti incominciano ad arrogarsi competenza e vittoria sulle altre parti. 

Insomma, allo stesso modo di un dopo partita, partita che nel caso specifico ancora nemmeno è iniziata, i soliti soggetti di turno si sono arrogati interpretazioni e risultati, alcuni assumendosene in parte anche una potestà potenziale e morale, rimbalzati sui quotidiani con titoli dal seguente tenore:

"Marò, il Tribunale del Mare di Amburgo ordina all'India di fermare il processo. Salvatore Girone rimane a Nuova Delhi". (L'Huffington Post: 24 agosto 2015, 11:56)

"Marò, il primo verdetto del Tribunale di Amburgo: "Fermare processo in India, ma Girone resta a Delhi" - I giudici hanno chiesto di "sospendere ogni iniziativa giudiziaria in essere". Respinta la richiesta italiana di revocare le misure temporanee sui due ufficiali: "Spetta all'Aja decidere nel merito". Il ministro degli Esteri Gentiloni: "E' un risultato utile, continueremo a lavorare per la libertà dei due fucilieri".". (La Repubblica, 24 agosto 2015)

"Marò, Tribunale di Amburgo: "India non può giudicare". Ma Girone non torna in Italia L'Agente del Governo italiano, Francesco Azzarello: "Bene lo stop del tribunale del mare alla giurisdizione indiana, delusione per la mancata adozione di misure per Girone e Latorre" Il tribunale di Amburgo non assumerà nessuna misura temporanea sui marò in attesa della conclusione dell'iter giudiziario.". (Il Giornale 24 agosto 2015, 13:37)

"Marò, la sentenza del Tribunale del Mare: Girone e Latorre non rientreranno in Italia, processo con corte internazionale.". (Libero 24 agosto 2015)

"Giulio Terzi, ministro degli Esteri per il governo Monti quando accadde il fatto dei marò, affida a Facebook le sue critiche:

"Il Tribunale di Amburgo NON HA accolto la tesi Indiana sulla giurisdizione esclusiva dell'India, ha disposto che le parti debbano "sospendere ogni procedura in corso sul dossier" - di fatto bloccando le attività dei Tribunali in India sui due marò - e ha fissato come termine il 28 settembre per esaminare ulteriori documenti e approfondimenti sul dossier... Il Governo italiano dichiarò che questa dell'Arbitrato Internazionale era l'ultima carta da giocare: gli esiti di oggi - dopo 3 anni di inutili ritardi! - hanno dimostrato che questa carta doveva essere LA PRIMA, esattamente come da iniziativa della Farnesina in quell'ormai lontano marzo 2013Ora il 28 settembre vi sarà un'udienza di approfondimento, nelle quali le parti dovranno fornire alla Corte ulteriori elementi… AVANTI COSI', A TESTA ALTA, CON LA DIFESA DEI NOSTRI SOLDATI E DELL'INTERESSE NAZIONALE!".", da (Marò, il Tribunale del Mare di Amburgo ordina all'India di fermare il processo. Salvatore Girone rimane a Nuova Delhi - L'Huffington Post: 24 agosto 2015, 11:56).

Da queste prime battute di ordine giornalistico si denota subito una scarsa conoscenza (ci auguriamo colposa e non volontaria) delle dinamiche processuali del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare e soprattutto dell'Arbitrato Internazionale affidatogli per convenzione.

Se i vari e in parte autorevoli commentatori avessero avuto a mente la Convenzione di Montego Bay si sarebbero subito resi conto delle inesattezze riversate a caldo sulla vicenda dei due Marò. 

Infatti, leggendo testualmente quanto deciso dalla Corte il 24 agosto, con l'ordinanza nr. 24, si apprende che:

"141. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, 1) Par 15 voix contre 6, prescrit, en attendant la décision du tribunal arbitral prévu à l'annexe VII, la mesure conservatoire suivante en application de l'article 290, paragraphe 5, de la Convention : L'Italie et l'Inde doivent toutes deux suspendre toutes procédures judiciaires et s'abstenir d'en entamer de nouvelles qui seraient susceptibles d'aggraver ou dtendre le différend soumis au tribunal arbitral prévu à l'annexe VII, ou de compromettre l'application de toute décision que le Tribunal arbitral pourrait rendre ou d'y porter préjudice;"

e cioè : "141. Per questi motivi, il Tribunale, 1) con 15 voti contro 6, prescrive, in attesa della decisione del Tribunale arbitrale di cui all'allegato VII, il seguente provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 290, comma 5°, della Convenzione: l'Italia e l'India devono tutte e due sospendere tutti i procedimenti legali e rinunciare ad avviarne di nuovi che possono aggravare o estendere la controversia sottoposta al Tribunale arbitrale di cui all'allegato VII, così da non compromettere l'esecuzione di qualsiasi decisione del Tribunale arbitrale potrebbe fare o comprometterla;".

In buona sostanza, essendo stato avviato un arbitrato, da due parti convenute e su domande di entrambi le parti, il Tribunale, prima di avviare il giudizio arbitrale, quello secondo le regole previste all'annesso VII della Convenzione, ferma, con un ordinanza ai sensi dell'art. 290 c. 5° (5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1-4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.) le attività giudiziali delle parti contendenti per non pregiudicare quelle successive dell'arbitrato o non gravarle di ulteriori attività.

Ulteriormente la Corte ha ancora sanzionato:

"2) Par 15 voix contre 6, décide que l'Italie et l'Inde, chacune en ce qui la concerne, devront présenter au Tribunal, au plus tard le 24 septembre 2015, le rapport initial visé au paragraphe 138, et autorise le Président à leur demander, après cette date, tout complément d'information qu'il jugera utile";

e cioè: " 2) Con 15 voti contro 6, ha deciso che l'Italia e l'India, ognuno per la sua parte, dovranno presentare al Tribunale entro il 24 settembre 2015, il rapporto iniziale di cui al paragrafo 138 (Considérant qu'en vertu de l'article 95, paragraphe 1, du Règlement, chaque Partie est tenue de présenter au Tribunal un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure prescrite - Considerando che, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1°, del Regolamento, ciascuna parte è tenuta a presentare al Tribunale una relazione sull'attuazione delle misure previste) e autorizzare il Presidente a chiedere loro, dopo tale data, tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie.", ossia invita le parti a relazionare entro il 24 settembre 2015 sull'applicazione delle misure a loro richieste con la presente Ordinanza nr. 24 ed autorizzare il Presidente alle sue eventuali necessità di approfondimento della questione.

Da tutto ciò si deduce che da qui non ne esce alcun vincitore o sconfitto, come invece sembrerebbe di capire dai titoli precedenti e dai commenti, ma viene invece e giustamente realizzata, nelle forme ordinarie, quella fase procedimentale iniziale e prodromica al vero e propria arbitrato, che sarà sempre a cura dello stesso TIDM e non della Corte di Giustizia Internazionale, come qualcuno sembra voler proporre; peraltro occorre tener presente che, mentre l'Italia, in ragione dell'art. 287 della Convenzione di Montego Bay, ratificata sia dall'Italia che dall'India e l'Accordo adottato nel 1994, relativamente all'attuazione della Parte XI, ha scelto, per controversie del genere, di poter adire sia la Corte Internazionale di Giustizia che il Tribunale Internazionale del Mare, l'India, invece, in forza dell'art. 36 par. 2° dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia ha accettato, in forma vincolante, la giurisdizione della CIG e se non lo ha fatto finora non si capisce perché, dopo aver aderito all'arbitrato chiesto dall'Italia, dovrebbe accettare di trasferire a quella Corte un arbitrato che poi tale non sarebbe più con il trasferimento del contenzioso a quella giurisdizione internazionale.

Questo Tribunale arbitrale, previsto dall'Annesso VII, perché ne esiste anche un altro previsto dall'Annesso VIII successivo e che riguarda, ai sensi dell'art. 1 dello stesso Annesso, controversie pertinenti l'interpretazione o l'applicazione degli articoli della Convenzione rispetto alla pesca, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina o alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissione, viene attivato quando vi sono solo due parti che lo richiedono ed hanno presentano al TIDM un contenzioso, così come meglio articolato nell'allegato che si riporta.

Insomma prima di dare adito a facili entusiasmi sarebbe stato magari più opportuno documentarsi e ricondurre l'evento nel giusto alveo giuridico e mediatico.

Ma forse aveva ragione lo scrittore francese Henri Béraud quando diceva che il giornalismo è un mestiere nel quale si passa la metà del tempo a parlare di ciò che non si conosce e l'altra metà a tacere ciò che si sa.



Scarica il testo dell'annesso VII

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