di Lucia Izzo - Con la sentenza n. 17194/2015 del 27 agosto scorso (qui in allegato), la III sezione civile della Corte di Cassazione ha risolto un'annosa vicenda datata 1986, epoca in cui la società ricorrente concedeva ad altra società un mutuo in marchi tedeschi, successivamente quietanzato, affiancato dalla fideiussione a garanzia della restituzione del capitale mutuato prestata dall'amministratore unico della società assieme ad altri parenti.
Il caso
Il rimborso rateale del mutuo veniva effettuato regolarmente solo per i primi anni, finché la società mutuante ottenne nel 2003 sentenza di condanna verso la mutuataria di oltre 2 milioni di euro oltre interessi.
Veniva poi intrapresa procedura esecutiva a carico dei fideiussori garanti della debitrice principale, così da ottenere il pagamento del credito, a cui fece seguito un giudizio di opposizione all'esecuzione: gli opponenti sostenevano che la sentenza definitiva di condanna non avesse alcun effetto nei loro confronti, essendo rimasti estranei al giudizio, e che comunque la società fosse priva di valido titolo esecutivo.
In primo grado, il Tribunale di Brindisi riconosceva la validità del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo integrato dall'atto di erogazione delle somme mutuate, rigettando così l'opposizione all'esecuzione: per il Tribunale la sentenza emessa, benché non facesse stato nei confronti dei fideiussori, rimasti estranei a tale giudizio, spiegava i suoi effetti quale giudicato riflesso in relazione all'avvenuto accertamento del fatto storico della mancata estinzione del mutuo.
Ribaltata la sorte in appello, dove si è ritenuta l'inidoneità del titolo della mutuante e la non autosufficienza del contratto di mutuo prodotto, il quale, avente natura di mutuo di scopo o di contratto condizionato di finanziamento, non integrava la prova di un credito certo, liquido ed esigibile.
In sostanza, secondo i giudici di merito, il mutuo, qualora non accompagnato dalla immediata dazione della somma di denaro, avrebbe perso irreversibilmente il carattere della realità, il quale non può essere poi recuperato integrando il contratto con separato atto di quietanza a saldo.
Il mutuo ha valore di titolo esecutivo?
La Corte di Cassazione, nell'accogliere parzialmente i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente mutuante, precisa che pur rimanendo fedele alla tesi tradizionale, che configura il contratto di mutuo come reale e quindi perfezionatosi con la consegna della somma data a mutuo, si rende necessaria una rilettura della questione in ragione della progressiva dematerializzazione del valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili.
Per gli Ermellini, la consegna non si configura come idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini della materiale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ma è sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica.
Si affianca, pertanto, in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro, l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
Siccome il mutuo è un contratto reale che si perfeziona alternativamente con la consegna di una determinata quantità di denaro oppure con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, ne consegue che la tradito rei può essere realizzata anche l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
È pratica diffusa negli affari, quella di prevedere, al di fuori delle ipotesi di mutuo condizionato imposte dalla legge, la redazione e apposita sottoscrizione di un atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo e , talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo, come nel caso in esame.
Affinché si possa valutare la realità del contratto di mutuo e la sua idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, non è di ostacolo l'esistenza di un separato atto di quietanza, perchè non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale.
I giudici del rinvio, dovranno attenersi al principio espresso dalla Corte, ossia, al fine di poter valutare se un contratto di di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sarà necessario verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Cass, III sez. Civile, sent. 17194/2015