di Lucia Izzo - È da considerarsi nulla, non inesistente, pertanto sanabile, la notificazione dell'appello avvenuta presso il domicilio eletto dal difensore fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito.
La VI sez. Civile della Corte di Cassazione, si pronuncia così nell'ordinanza n. 17375/2015 (qui allegata) a seguito del ricorso del Ministero dello Sviluppo Economico la cui impugnazione presso il Tribunale di Tivoli veniva dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese di giudizio e ai danni da responsabilità aggravata.
Alla base della decisione veniva posta una circostanza relativa alla proposizione dell'appello, effettuata con notifica a mani del collega di studio del difensore della parte appellata che, nel giudizio di primo grado, aveva invalidamene dichiarato il proprio domicilio fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito.
Per il Tribunale, la domiciliazione si sarebbe dovuta ritenere, ex lege, fissata presso la cancelleria del giudice adito, da ciò derivando l'invalidità della notificazione eseguita presso altro domicilio invalidamene dichiarato.
I giudici della Suprema Corte, tuttavia, ritengono fondate le ragioni del Ministero premettendo che per i procuratori coinvolti in un giudizio fuori dalla circoscrizione del Tribunale a cui sono assegnati, la possibilità di ivi domiciliarsi rappresenta (ai sensi dell'art. 82, primo comma, R.D. n.37 del 1934) non un diritto ma un onere.
Quando il procuratore si rende inottemperante al relativo onere, non avendo (validamente) esercitato la facoltà di elezione, deve peraltro ritenersi valida la notificazione effettuata presso tale studio ancorché sito fuori dal circondario ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, poiché in questo caso egli non ha alcun diritto di attendersi le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, essendo tale luogo individuato come domicilio legale in via residuale a fronte dell'inerzia del procuratore non eligente, senza che possa perciò in alcun modo rilevare l'eventuale affidamento che, anche dal punto di vista organizzativo, il predetto procuratore abbia fatto sulla ricezione delle notificazioni in tale luogo (cfr. Cass., n. 16145/2001).
In aggiunta, precisano gli Ermellini, la notifica effettuata presso lo studio del difensore costituito invece che nella cancelleria del giudice adito, non sarebbe inesistente poiché, per costante giurisprudenza, ciò avviene solo quando vi sia un difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario; sarebbe arduo da dimostrare che il collega di studio del difensore costituito e lo studio stesso siano persona o luogo privi di attinenza o collegamento con la parte rappresentata e difesa in primo grado da detto legale.
Dunque, se anche la notificazione dell'appello fosse da considerarsi invalida, si tratterebbe di nullità, oltretutto sanabile e sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte appellata e non eccepibile da detta parte, avendovi dato essa causa.
Per tali ragioni, l'ordinanza cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per decidere nel merito e provvedere alle spese.
Cass., VI Civile, ord. 17375/2015