di Lucia Izzo - L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un "consumatore", ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all'attività professionale di detto avvocato.
Non è in proposito rilevante la circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un'ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all'esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE, quarta sezione, con una sentenza (qui allegata) datata 3 settembre 2015, causa C-110/14.
La questione sottoposta all'interpretazione della Corte Europea origina da un procedimento rumeno e riguarda la possibilità di considerare come "consumatore" ai sensi della disciplina comunitaria un avvocato che ha concluso un contratto di credito con una banca.
Il professionista accende, in aggiunta al credito concesso a "copertura delle spese personali correnti", un'ipoteca concessagli proprio in relazione alla sua qualifica professionale e su beni legati alla sua professione (l'immobile appartenente al suo studio legale)
È lo stesso avvocato a ricorrere al Tribunale nazionale per far rilevare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa ad una commissione di rischio, richiedendone l'annullamento e il rimborso della commissione percepita dalla banca.
L'ufficio giudiziario solleva poi questione pregiudiziale dinanzi ai giudici europei.
Ci si chiede, in sostanza, se la qualifica professionale dell'uomo e le elevate competenze tecniche, anche in ambito commerciale, possano influire sulla considerazione alla base del rapporto tra consumatore è professionista, ossia che il primo, trovandosi "in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione", necessita di adeguata protezione contro le condizioni predisposte dal professionista e dal possibile suo abuso di potere.
I Giudici di Lussemburgo chiariscono che la direttiva 93/13/CEE qualifica come "professionista" qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che rientrano nell'ambito della sua attività professionale (pubblica o privata), mentre il "consumatore" è colui che non agisce secondo tali fini.
È in base alla qualità dei contraenti che vengono definiti dalla direttiva i contratti a cui essa si applica e la disciplina a tutela della debolezza contrattuale del consumatore.
Tuttavia, è opportuno ricordare che una stessa e identica persona può agire in quanto consumatore nell'ambito di determinate operazioni e in quanto professionista nell'ambito di altre: spetta dunque al giudice nazionale verificare se il mutuatario possa essere qualificato come consumatore, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio è acquisito.
La nozione di "consumatore", assume carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone.
Quindi, un avvocato che stipula con una persona fisica o giuridica, che agisce nell'ambito della sua attività professionale, un contratto non correlato all'esercizio della professione legale poiché privo di collegamento con l'attività del suo studio, versa nella situazione di inferiorità rispetto al contraente.
Egli potrà dunque impugnare le clausole abusive indipendentemente dalla verifica delle sue conoscenze in materia, visto che la tipica situazione di debolezza contrattuale riguarda tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non può incidere.
Non incide sul ragionamento esposto la circostanza che il credito sorto dal contratto interessato è garantito da un'ipoteca concessa da un avvocato in qualità di rappresentante del proprio studio legale e gravante su beni destinati all'esercizio della sua attività professionale di tale avvocato.
La concessione della garanzia ipotecaria è un contratto accessorio, mentre si discute della determinazione della qualità di consumatore o professionista per quanto riguarda la conclusione del contratto principale, ossia quello di credito.
Corte Giustizia UE, 3/9/2015, causa C-110/14