di Lucia Izzo - È ammissibile la revoca dell'assegno divorzile e del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare quando le condizioni economiche e reddituali dei due coniugi risultino analoghe e manchi la prole.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, ordinanza 17666/2015 (qui allegata), conferma le risultanze di una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia che, in riforma della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, escludeva il diritto all'assegno divorzile per la moglie e revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al marito.
A sostegno della decisione, il giudice di seconde cure rileva che, alla luce dell'esame comparativo dei documenti fiscali e degli altri elementi di fatto acquisiti, le condizioni economiche dei coniugi risultano pressoché equivalenti, considerando anche che l'ex moglie aveva iniziato una stabile convivenza more uxorio con un compagno, dal quale aveva avuto una figlia che contribuiva al nuovo menage familiare.
La donna ricorre in Cassazione, lamentando come il Giudice d'Appello non abbia valutato i corposi elementi probatori da ella offerti in primo grado, limitandosi ad un astratto confronto delle documentazioni fiscali.
In particolare, il giudice di merito non avrebbe compiuto valutazione alcuna circa la circostanza che l'ex marito avesse anch'egli costituito un nuovo nucleo familiare utilizzando la casa coniugale, mentre la donna abitava presso la madre e vedeva aggravarsi le sue condizioni economiche proprio a causa della nuova convivenza more uxorio.
I motivi di ricorso sono inammissibili, poiché non è possibile proporre una valutazione comparativa degli elementi di fatto acquisiti alternativa rispetto a quella eseguita dal giudice del merito, proponendone in particolare una selezione diversa.
L'accertamento cruciale, infatti, riguarda l'inadeguatezza dell'avente diritto non la stabilita della situazione sopravvenuta all'obbligato, pertanto nessun assegno divorzile può esserle riconosciuto.
Per quanto riguarda, invece, la casa coniugale, si precisa che il provvedimento di assegnazione è normalmente assunto esclusivamente per tutelare i figli e, in mancanza, non può essere finalizzata a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Non avendo gli ex coniugi alcun figlio, la Corte rigetta il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cass., Vi sez. Civile, ord. 17666/2015