Cosa è indispensabile sapere per non incorrere in errore
di Valeria Zeppilli - Il deposito telematico degli atti del processo civile è stato sinora scandito da tre tappe, ovverosia quella con la quale è stato reso obbligatorio il deposito telematico dei soli ricorsi per decreto ingiuntivo, quella con la quale si è imposto il deposito telematico degli atti endoprocessuali dinanzi al Tribunale e, infine, quella con la quale si è imposto il deposito telematico degli atti endoprocessuali anche dinanzi alla Corte d'Appello.

Gli intervalli con i quali sono state fissate tali tappe hanno avuto durata semestrale, coincidendo, rispettivamente, con il 30 giugno 2014, il 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015.

Gli atti da depositare necessariamente in via telematica

In sostanza, oggi vanno depositati necessariamente in via telematica, dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello, gli atti e i documenti del processo di cognizione ad eccezione dell'atto di citazione, del ricorso, della comparsa di risposta, della memoria difensiva e dei documenti a questi allegati; i ricorsi per ingiunzione di pagamento o di consegna e i documenti ad essi relativi; gli atti del processo esecutivo ad esclusione di quello con il quale l'esecuzione ha inizio; gli atti e i documenti relativi alle procedure concorsuali.

L'obbligo di deposito telematico non riguarda solo gli avvocati ma, per quanto di loro competenza, anche i consulenti ausiliari del giudice ed esclude il deposito cartaceo (ad eccezione delle ipotesi di particolare urgenza relative all'ingiunzione di consegna o pagamento connesse al non funzionamento dei sistemi informatici, previa autorizzazione del presidente del tribunale).


Il deposito telematico degli atti introduttivi

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, oggi è in ogni caso possibile provvedere al deposito telematico anche degli atti introduttivi del giudizio.

Effettuata la scelta, non è possibile sanare eventuali errori mediante un secondo deposito cartaceo.

Con riferimento alla facoltà recentemente introdotta, è degli ultimi giorni l'allarme, lanciato dalla Corte d'Appello di Roma, relativo alla necessità di adeguare con la massima urgenza gli applicativi in uso nei diversi tribunali, i sistemi informativi e la consolle, onde evitare di rendere onerosi e troppo complessi i compiti delle diverse sedi giudiziarie, allo stato attuale non in grado di garantire anche detto deposito.


L'esito del deposito

Il deposito telematico, che avviene mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, è riscontrato, per tale ragione, dalla doppia ricevuta di accettazione e consegna.

Tuttavia, per essere certi che il deposito abbia avuto esito positivo, occorrerà attendere il messaggio p.e.c. che attesta l'esito dei controlli automatici e, poi, quello che attesta l'esito dei controlli manuali della cancelleria.

In caso di rigetto si può provvedere nuovamente al deposito, pur sempre nel rispetto dei termini assegnati o previsti dalla normativa processuale.


La tempestività dei depositi

Alla luce di quanto sopra, benché in via astratta il deposito telematico di atti e documenti non è vincolato al rispetto degli orari di apertura delle cancellerie, è sconsigliabile provvedervi nell'ultimo giorno utile.

Infatti talvolta esso può dar luogo ad esito negativo e si rischia di non fare in tempo a porvi rimedio: non sempre infatti in tali ipotesi il giudice concede all'avvocato la rimessione in termini, ma la concessione di tale beneficio dipende dalle ragioni che hanno ostacolato il buon esito del deposito.


Il pagamento del contributo unificato

Appurato quali sono gli atti che devono o possono essere depositati in via telematica, occorre chiarire come procedere nel caso in cui essi comportino il pagamento del contributo unificato ed, eventualmente, anche della marca da bollo.

Innanzitutto è possibile procedere come di consueto, ovverosia provvedere al pagamento presso una tabaccheria o tramite conto corrente postale.

In tal caso, il deposito telematico andrà corredato della scansione dell'attestazione di pagamento, la quale dovrà poi essere depositata in originale presso la cancelleria.

È poi possibile provvedere al pagamento in via telematica, utilizzando il portale dei servizi telematici predisposto dal Ministero della giustizia o i servizi messi normalmente a disposizione dai punti di accesso.

Vedi anche: la guida al processo civile telematico

Valeria Zeppilli

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