di Valeria Zeppilli - E' di oggi 7 settembre la sentenza n. 17685/2015 (qui sotto allegata) con la quale la Corte di Cassazione è tornata per l'ennesima volta ad occuparsi di infortunio in itinere, sancendo che non tutti gli incidenti che coinvolgono il lavoratore nel tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro possono essere indennizzati dall'Inail.
Affinché si abbia infortunio indennizzabile è fondamentale che, oltre al requisito della c.d. occasione violenta (ovverosia rapida, esterna e concentrata in un breve arco di tempo) sussista anche il requisito dell'occasione di lavoro.
Quest'ultimo, per la Corte, deve essere inteso in senso stretto e non estendersi al caso in cui l'infortunio derivi dal fatto doloso del terzo, totalmente indipendente dall'attività lavorativa e solo casualmente coincidente, per tempo e luogo, con una fattispecie potenzialmente idonea a dare diritto all'indennizzo da parte dell'Inail.
Così, nel caso sottoposto alla loro attenzione, i giudici hanno negato che il predetto ente possa essere chiamato a indennizzare gli eredi di una donna accoltellata dal proprio convievente solo perché il fatto si è verificato nel normale tragitto dalla stessa compiuto per recarsi al lavoro e in un orario prossimo a quello di ingresso in ufficio: per poter essere indennizzato, l'infortunio deve necessariamente essere inerente l'attività lavorativa o, perlomeno, derivare dal suo esercizio.
In caso contrario, l'Inail non è tenuto a sborsare alcunché.
Stante il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, le spese, tuttavia, sono state compensate.
Corte di cassazione testo sentenza numero 17685/2015