Il riconoscimento del diritto alla privacy e la sua evoluzione normativa

di Lucia Izzo - Il diritto alla riservatezza può essere collocato nell'ambito di quei diritti di nuova formazione, non presenti all'epoca della codificazione costituzionale.

Pertanto, questo diritto è stato spesso desunto dall'interpretazione sistematica di altre norme della Carta Fondamentale, ad esempio l'art. 13 sulla libertà personale, l'art. 14 sulla inviolabilità del domicilio, l'art 15 sulla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 

In via generale, il diritto alla riservatezza ha seguito una sorte simile ad altri diritti "nuovi" ed ha trovato tutela costituzionale tramite un ancoraggio alla fattispecie aperta rappresentata dall'art. 2.

Come affermato dalla Cassazione, la disciplina degli ambiti di tutela della vita privata del soggetto, pur non trovando espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, ha il suo primo referente nel complesso dei principi da questa ricavabili; il diritto alla riservatezza, quale diritto della personalità, consente di individuare il correlativo fondamento giuridico ancorandolo direttamente all'art 2 Cost., norma di carattere precettivo e non programmatico (cfr. Cass., sent. 5658/1998).

Il diritto alla riservatezza, anche diffuso con l'appellativo anglosassone "Privacy" viene descritto dalla dottrina come il diritto a tenere segreti aspetti, comportamenti, atti, relativi alla sfera intima della persona, impedendo che tali informazioni vengano divulgate senza l'autorizzazione del soggetto interessato.

Oltre all'aspetto "negativo" del diritto, come non intromissione nella propria sfera privata, dall'altro la privacy ha un aspetto "dinamico" poiché il soggetto ha il potere di controllare in maniera autonoma la diffusione dei propri dati, intervenendo a fronte di comportamenti di turbativa o aggressione

I primi riconoscimenti normativi

Prima che si giungesse ad una normativa espressa in materia, il diritto alla riservatezza venne riconosciuto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata dall'Italia nel 1955, che precisa all'art. 8 che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria via privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza".

Anche l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, prevede il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, che devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

A ciò si aggiunge il diritto di ogni persona ad accedere ai dati raccolti che la riguardano e ad ottenerne la rettifica.

Anche nel codice penale iniziarono a rinvenirsi alcune previsioni attuative del diritto alla privacy (introdotte dalla L. 8 aprile 1974, n. 98): l'art. 615-bis. punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell'abitazione altrui o privata dimora, e l'art. 617-bis vieta, fuori dai casi stabiliti dalla legge, installa apparati o strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone.

Il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003)

Una forma concreta ed esplicita si tutela, si è raggiunta con la legge 31 dicembre 1996 n. 675, oggi sostituita dal Codice in materia di protezione del dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) meglio conosciuto con il nome di Codice della Privacy.

La disciplina ordinata della materia si è resa quantomai necessaria con l'avvento delle nuove tecnologie, dei computer e dei sistemi di raccolta e conservazione cd. banche dati.

Questi strumenti hanno imposto un "potere occulto" sull'acquisizione e sull'elaborazione delle informazioni, spesso all'insaputa degli utenti.

Il "codice" ha chiarito che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il trattamento di questi dati deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il decreto decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) , modificando la lettera della norma, ha escluso che nella definizione di dato personale rientrassero le informazioni delle persone giuridiche, che di norma possono quindi essere trattate liberamente.

I dati personali possono essere di vario genere: identificativi (permettono l'identificazione diretta dell'interessato), sensibili (ad esempio idonei a rivelare l'origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale), giudiziari (idonei a rivelare provvedimenti ca rico, casellario giudiziario, sanzioni, ecc.).

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, che può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso, ed è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (per i dati sensibili è necessaria la forma scritta).

L'informativa (orale o per iscritto) è prevista all'art. 13 del Codice della Privacy e deve contenere una serie di informazioni necessarie a rendere edotto l'interessato delle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati personali raccolti.

Per controllare la corretta applicazione della normativa in materia di privacy, è istituito apposito organo, il Garante per la protezione dei dati personale, autorità amministrativa indipendente che assicura il rispetto della disciplina sulla riservatezza previsto dalla legge tramite poteri istruttori, consultivi e sanzionatori.


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