di Valeria Zeppilli - Il coniuge tenuto a versare l'assegno deve provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche, senza che tale circostanza possa ritenersi integrata solo in ragione del suo pensionamento e della conseguente impossibilità di svolgere lavoro straordinario
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17808 depositata l'8 settembre 2015 (qui sotto allegata), infatti, nel giudicare la richiesta di un ex marito di riformare la sentenza del giudice del merito che affermava la sussistenza dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della moglie, ha affermato che l'età avanzata non può essere considerata di per sé elemento di peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato in difetto di una prova specifica al riguardo. E nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione sul reddito né relativo all'anno del divorzio né relativo all'anno di radicazione del procedimento.
Nell'affrontare la questione, la Corte ha avuto modo anche di chiarire che sull'obbligo nei confronti dell'ex moglie (peraltro invalida al 55% e con difficoltà a inserirsi in modo proficuo nel mondo del lavoro) non incide in alcun modo la circostanza che l'uomo mantiene anche una nuova moglie, specie se, come nel caso di specie, quest'ultima ha cessato di lavorare dopo il matrimonio, circostanza che conferma l'adeguata capacità economica della nuova famiglia.
I giudici, infine, hanno colto l'occasione anche per ribadire il consolidato principio per il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli perdura sin quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, non potendosi considerare automaticamente cessante al raggiungimento della maggiore età.
Sul ricorrente, quindi, grava anche il mantenimento della figlia studentessa universitaria, benché ventisettenne.
Corte di cassazione testo ordinanza n. 17808/2015