di Lucia Izzo - È sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta del presunto evasore fiscale che trasmette con donazione un immobile ad un parente.
Irrilevanti in tal senso la sussistenza di altri beni nel patrimonio dell'indagato e l'esistenza del rimedio dell'azione revocatoria trattandosi di un evento futuro e incerto.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 36378/2015 (qui allegata), ha abbracciato quanto deciso dai giudici di merito in ordine all'istanza di riesame proposta dalla figlia di un uomo indagato per vari reati tributari.
L'uomo, destinatario di una visita fiscale, si era reso donatario verso la figlia di un immobile (magazzino e una quota di 1/3 di un negozio), poi sottoposti a sequestro preventivo.
In considerazione della tempistica dell'atto di disposizione (avvenuto dopo il controllo effettuato dalle autorità) è stato ritenuto sussistente il fumus del reato di sottrazione fraudolenta ascrivibile a chiunque aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni per sottrarsi al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000).
Inutile il ricorso della donna dinnanzi ai giudici di legittimità
Gli Ermellini precisano che ai fini ella fattispecie incriminatrice basta unicamente che la condotta risulti idonea a rendere in tutto in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato, idoneità da apprezzare con un giudizio ex ante e indipendentemente dall'effettiva verificazione di tale evento.
Sotto il profilo psicologico è necessario il dolo specifico (il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito) e sotto quello materiale la condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva. L'esito non rappresenta un presupposto della condotta, ma solo un'evenienza futura che la condotta idonea tende a neutralizzare.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, può dunque inquadrarsi nella categoria dei reati di pericolo.
Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacita contribuile del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo a vanificare in tutto o in parte, o a rendere più difficile, l'eventuale procedura esecutiva.
Il Tribunale ha dato conto in maniera esauriente del fumus, sottolineando la significativa tempistica intercorsa tra l'accertamento fiscale eseguito presso l'uomo e l'atto di disposizione patrimoniale, osservando correttamente che anche un solo atto di cessione è idoneo ad ostacolare l'apprensione dei beni da parte del fisco.
Non rilevano in sede di legittimità le considerazioni della ricorrente sull'esistenza di altri immobili nel patrimonio del donante (con conseguente possibilità di garanzia per i creditori) e sulle ragioni che avevano spinto il padre all'atto di disposizione.
Il ricorso è da dichiararsi inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Cass., III sez. Penale, sent. 36378/2015